Ordinanza n. 10726/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM del Ministero dell'Internonotificato il 23/10/18 (all.3) con il quale veniva respinta la domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della l. n. 91/1992- -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno, notificato il 23 ottobre 2018, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. La pronuncia è stata adottata nell'ambito dell'organizzazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato e ha riguardato la verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere e della completezza dell'istruttoria processuale.
La decisione
Il Collegio ha rilevato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione del ricorso. Ha inoltre preso atto che il Ministero dell'Interno ha depositato, in prossimità dell'udienza camerale, il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, come prescritto dall'art. 46 c.p.a., e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie né richieste di integrazione del contraddittorio. Non è stata quindi definita la domanda di annullamento nel merito. Il fascicolo è stato trasmesso al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato; la Segreteria è stata incaricata degli adempimenti conseguenti. È stato altresì disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992
Individua la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
art. 46 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di depositare il fascicolo del procedimento.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Sono richiamati in relazione al divieto di differimento della trattazione, salvo eccezionali motivi, nel contesto delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice deve verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa prima di calendarizzare la trattazione decisoria.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, l'amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento e non sono necessarie ulteriori attività istruttorie o integrazioni del contraddittorio, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento.
- L'ordinanza organizzativa e istruttoria che dispone la calendarizzazione dell'udienza non definisce il merito della domanda di annullamento e non determina la prevalenza processuale di una delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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