Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12148/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Il curatore del fallimento ha promosso azione revocatoria per far dichiarare inefficaci un accordo transattivo e il pagamento di euro 255.343,14 eseguito in favore della controparte nell'ultimo semestre anteriore alla domanda di ammissione al concordato preventivo che aveva preceduto il fallimento. In primo grado la domanda è stata accolta; in appello la sentenza è stata riformata e la domanda rigettata, perché la Corte territoriale ha ritenuto che, nel regime previgente all'art. 69-bis, comma 2, l. fall., il periodo sospetto andasse calcolato a ritroso dal decreto di ammissione al concordato e non dalla data di deposito della domanda. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo per violazione degli artt. 67, comma 2, 69 e 173 l. fall., sostenendo che il dies a quo del periodo sospetto dovesse coincidere con il deposito della domanda di concordato; il secondo per omesso esame di un fatto decisivo, cioè la già esistente insolvenza al momento della domanda; il terzo per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la tesi del fallimento secondo cui, nel regime anteriore all'art. 69-bis, comma 2, l. fall., quando alla domanda di concordato preventivo segua il fallimento, il periodo sospetto per le azioni revocatorie va computato a ritroso dalla data di deposito della domanda di concordato e non dal successivo decreto di ammissione. Ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    Richiamato come norma sulle azioni revocatorie fallimentari e sul relativo periodo sospetto, da calcolare secondo il criterio affermato dalla Corte nel caso di consecuzione tra concordato e fallimento.

  • art. 69 l. fall.

    Indicata tra le disposizioni applicabili ratione temporis in tema di revocatoria fallimentare e decorrenza del periodo sospetto.

  • art. 173 l. fall.

    Richiamato nel quadro normativo fallimentare rilevante per la questione della revocatoria nella successione tra concordato e fallimento.

  • art. 69-bis, comma 2, l. fall.

    Considerato come norma successiva e non applicabile ratione temporis; la Corte precisa che la soluzione accolta è coerente con la logica poi espressa da tale disposizione, ma la fattispecie è regolata dal diritto previgente.

  • art. 33, comma 1, lett. a-bis, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012

    Norma introduttiva dell'art. 69-bis, comma 2, l. fall., che ha formalizzato la decorrenza del periodo sospetto dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

  • art. 161, comma 5, l. fall.

    Richiamato per evidenziare che, prima della riforma del 2012, era previsto il decreto di ammissione e non la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.

  • art. 161, commi 6, 7 e 8, l. fall.

    Richiamati per descrivere il concordato in bianco e per mostrare che la fase anteriore al decreto di ammissione è parte integrante della procedura di concordato.

  • artt. 168 e 169 l. fall.

    Richiamati per chiarire che il deposito della domanda di concordato produceva già effetti immediati e che ciò consente di considerare la domanda come atto di inizio della procedura.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per osservare che la Corte d'appello aveva motivato con rinvio alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Norma applicata per enunciare il principio di diritto nella decisione di cassazione con rinvio.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel terzo motivo di ricorso in tema di spese di lite, rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, per le azioni revocatorie fallimentari il periodo sospetto va retrodatato all'inizio della procedura di concordato; nel regime previgente all'art. 69-bis, comma 2, l. fall., tale dies a quo coincide con il deposito della domanda di concordato e non con il decreto di ammissione.
  • La retrodatazione del periodo sospetto non dipende dagli effetti del concordato preventivo, ma dagli effetti del successivo fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, sicché il tema attiene alla disciplina della revocatoria fallimentare e non agli effetti propri della procedura concordataria.
  • La consecuzione delle procedure si fonda sull'unicità del presupposto oggettivo dell'insolvenza e consente di coordinare le procedure concorsuali per neutralizzare gli atti compiuti in prossimità della crisi e tutelare l'interesse del ceto creditorio.
  • La fase compresa tra il deposito della domanda di concordato e il decreto di ammissione può integrare a pieno titolo l'inizio della procedura, soprattutto quando il deposito produce effetti immediati e la procedura può proseguire verso l'ammissione, l'approvazione e l'omologazione.
  • In sede di revocatoria fallimentare, la conoscenza rilevante è quella dello stato di insolvenza dell'imprenditore, non della specifica collocazione dell'atto nel periodo sospetto, che è una conseguenza oggettiva del successivo fallimento.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.