Ordinanza n. 1977/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva per titoli e colloquio relativa a 20 incarichi a tempo determinato di operatore socio-sanitario, nella parte concernente il punteggio attribuito alla ricorrente e la sua collocazione in graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva della selezione per 20 incarichi a tempo determinato di operatore socio-sanitario, contestando l’attribuzione di soli 1,260 punti su 40 per i titoli e la conseguente collocazione al posto n. 637. Ha censurato, altresì, i verbali della commissione esaminatrice, i criteri e sub-criteri di valutazione, la scheda individuale e la deliberazione di approvazione della graduatoria, chiedendo la riedizione della valutazione dei titoli, la rettifica della graduatoria e la ricollocazione nella posizione spettante. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente enunciati i singoli motivi di legittimità dedotti, ma emerge la contestazione dell’erronea valutazione dei titoli di carriera, accademici e di studio, del curriculum formativo e professionale, nonché delle pubblicazioni e dei titoli scientifici.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. In sede di sommario esame ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, rilevando che i punteggi relativi ai diversi titoli risultano attribuiti dalla commissione nell’esercizio di una valutazione tecnico-discrezionale. Tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo, in sede di legittimità, soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità; a un primo esame, nessuna di tali anomalie è stata ravvisata. Ha inoltre escluso, allo stato, il periculum in mora, poiché la ricorrente è collocata al posto n. 637 a fronte di soli 20 posti disponibili e non ha chiarito come l’eventuale accoglimento dei motivi avrebbe potuto collocarla in una posizione utile per l’assunzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata rigettata per la ritenuta carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
Massime di principio
- Le valutazioni della commissione esaminatrice sull’attribuzione dei punteggi ai titoli costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo entro i limiti del travisamento dei fatti, della violazione delle regole procedurali e della manifesta illogicità.
- In sede cautelare, la contestazione del punteggio attribuito in una procedura selettiva non è assistita dal fumus boni iuris quando, dall’esame dei verbali e della scheda individuale, la valutazione risulti prima facie coerente con l’esercizio della discrezionalità tecnica della commissione e non emergano anomalie manifeste.
- Il periculum in mora non può essere desunto dalla sola contestazione della graduatoria: il candidato deve indicare concretamente in quale modo l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe condurre a una collocazione utile rispetto ai posti disponibili e alla conseguente assunzione.
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