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Ordinanza

Ordinanza n. 1977/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202604178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva per titoli e colloquio relativa a 20 incarichi a tempo determinato di operatore socio-sanitario, nella parte concernente il punteggio attribuito alla ricorrente e la sua collocazione in graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva della selezione per 20 incarichi a tempo determinato di operatore socio-sanitario, contestando l’attribuzione di soli 1,260 punti su 40 per i titoli e la conseguente collocazione al posto n. 637. Ha censurato, altresì, i verbali della commissione esaminatrice, i criteri e sub-criteri di valutazione, la scheda individuale e la deliberazione di approvazione della graduatoria, chiedendo la riedizione della valutazione dei titoli, la rettifica della graduatoria e la ricollocazione nella posizione spettante. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente enunciati i singoli motivi di legittimità dedotti, ma emerge la contestazione dell’erronea valutazione dei titoli di carriera, accademici e di studio, del curriculum formativo e professionale, nonché delle pubblicazioni e dei titoli scientifici.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. In sede di sommario esame ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, rilevando che i punteggi relativi ai diversi titoli risultano attribuiti dalla commissione nell’esercizio di una valutazione tecnico-discrezionale. Tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo, in sede di legittimità, soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità; a un primo esame, nessuna di tali anomalie è stata ravvisata. Ha inoltre escluso, allo stato, il periculum in mora, poiché la ricorrente è collocata al posto n. 637 a fronte di soli 20 posti disponibili e non ha chiarito come l’eventuale accoglimento dei motivi avrebbe potuto collocarla in una posizione utile per l’assunzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata rigettata per la ritenuta carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

Massime di principio

  • Le valutazioni della commissione esaminatrice sull’attribuzione dei punteggi ai titoli costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo entro i limiti del travisamento dei fatti, della violazione delle regole procedurali e della manifesta illogicità.
  • In sede cautelare, la contestazione del punteggio attribuito in una procedura selettiva non è assistita dal fumus boni iuris quando, dall’esame dei verbali e della scheda individuale, la valutazione risulti prima facie coerente con l’esercizio della discrezionalità tecnica della commissione e non emergano anomalie manifeste.
  • Il periculum in mora non può essere desunto dalla sola contestazione della graduatoria: il candidato deve indicare concretamente in quale modo l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe condurre a una collocazione utile rispetto ai posti disponibili e alla conseguente assunzione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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