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Ordinanza

Ordinanza n. 747/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma il 4.11.2025, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.

Giustizia amministrativa202600031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego dell'autorizzazione all'ingresso, motivato dalla carenza del requisito alloggiativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 4 novembre 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha revocato un nulla osta precedentemente rilasciato e negato l'autorizzazione all'ingresso di uno straniero per lavoro subordinato. Hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia dell'atto. Il motivo ostativo individuato dall'amministrazione consisteva nella carenza del requisito alloggiativo. A sostegno della pretesa cautelare, i ricorrenti hanno prodotto soltanto una richiesta telematica inserita nel portale RIA in data 8 dicembre 2025, senza dimostrare di essersi successivamente recati presso il Comune di Roma, Municipio XI, per protocollare l'istanza e depositare la documentazione necessaria. L'amministrazione ha contestato tale incompletezza producendo documentazione in replica.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, allo stato degli atti, i ricorrenti non avessero superato il motivo ostativo rappresentato dalla carenza del requisito alloggiativo, poiché la sola richiesta telematica al portale RIA non dimostrava il perfezionamento della procedura mediante presentazione dell'istanza e deposito della documentazione presso il Comune competente. In assenza di tale prova, non è stata concessa la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistenti, allo stato degli atti, i presupposti per concedere la sospensione richiesta.

Massime di principio

  • In sede cautelare, chi impugna un provvedimento amministrativo deve fornire elementi documentali idonei a dimostrare il superamento del fatto ostativo posto a fondamento dell'atto; la mera presentazione di una richiesta telematica, senza prova del completamento degli adempimenti necessari e del deposito della documentazione presso l'amministrazione competente, non è sufficiente.
  • La sospensione cautelare non può essere concessa quando, allo stato degli atti, permane il presupposto fattuale che ha determinato il provvedimento negativo e il ricorrente non dimostra l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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