Ordinanza n. 747/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma il 4.11.2025, e di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente, conosciuto o sconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego dell'autorizzazione all'ingresso, motivato dalla carenza del requisito alloggiativo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 4 novembre 2025 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma ha revocato un nulla osta precedentemente rilasciato e negato l'autorizzazione all'ingresso di uno straniero per lavoro subordinato. Hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia dell'atto. Il motivo ostativo individuato dall'amministrazione consisteva nella carenza del requisito alloggiativo. A sostegno della pretesa cautelare, i ricorrenti hanno prodotto soltanto una richiesta telematica inserita nel portale RIA in data 8 dicembre 2025, senza dimostrare di essersi successivamente recati presso il Comune di Roma, Municipio XI, per protocollare l'istanza e depositare la documentazione necessaria. L'amministrazione ha contestato tale incompletezza producendo documentazione in replica.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, allo stato degli atti, i ricorrenti non avessero superato il motivo ostativo rappresentato dalla carenza del requisito alloggiativo, poiché la sola richiesta telematica al portale RIA non dimostrava il perfezionamento della procedura mediante presentazione dell'istanza e deposito della documentazione presso il Comune competente. In assenza di tale prova, non è stata concessa la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistenti, allo stato degli atti, i presupposti per concedere la sospensione richiesta.
Massime di principio
- In sede cautelare, chi impugna un provvedimento amministrativo deve fornire elementi documentali idonei a dimostrare il superamento del fatto ostativo posto a fondamento dell'atto; la mera presentazione di una richiesta telematica, senza prova del completamento degli adempimenti necessari e del deposito della documentazione presso l'amministrazione competente, non è sufficiente.
- La sospensione cautelare non può essere concessa quando, allo stato degli atti, permane il presupposto fattuale che ha determinato il provvedimento negativo e il ricorrente non dimostra l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 298/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 265/2026 - Roma, Sezione 3T
- Ordinanza · 4 feb 2026Ordinanza n. 279/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →