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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03555/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dalla sentenza della corte d'appello che ha respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata su istanza di due creditori. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) ha contestato la validità della notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione, sostenendo che, essendo la società reperibile, non bastasse il solo deposito in casa comunale e dovessero applicarsi le forme ordinarie degli artt. 140 o 145 c.p.c.; (2) ha dedotto la nullità della notifica del decreto con cui era stata fissata una nuova udienza dopo il rinnovo della prima notificazione, assumendo che anche tale atto dovesse essere notificato secondo le regole ordinarie; (3) ha censurato l'inammissibilità della querela di falso proposta contro le relate dell'ufficiale giudiziario; (4) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 l. fall. se interpretato nel senso di consentire il deposito in casa comunale senza avviso e raccomandata; (5) ha contestato l'accertamento dello stato di insolvenza, ritenendo non attuali i documenti utilizzati e sostenendo che una precedente pronuncia di rigetto di altra istanza di fallimento avesse accertato un attivo superiore al passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente tutti i motivi e li ha ritenuti infondati, salvo il quinto che è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato. Ha confermato che la notifica dell'istanza di fallimento segue la disciplina speciale dell'art. 15, comma 3, l. fall., che non rinvia alle forme ordinarie degli artt. 140 e 145 c.p.c.; una volta attestata l'impossibilità di notificare presso la sede, il deposito in casa comunale è sufficiente. Ha inoltre ritenuto irrilevanti le censure sulle notifiche successive e corretta l'inammissibilità della querela di falso proposta contro atti non decisivi. Ha respinto anche la questione di costituzionalità della norma, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Quanto all'insolvenza, ha affermato che il precedente rigetto di altra istanza di fallimento non produce giudicato e che la valutazione del patrimonio va compiuta sul presumibile realizzo dei beni, non sui meri valori contabili. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 15 l. fall.

    stabilisce una disciplina speciale e autonoma della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione; se la notifica a mezzo PEC non riesce e l'ufficiale giudiziario attesta l'impossibilità di notificare presso la sede, è sufficiente il deposito in casa comunale, senza applicazione delle forme ordinarie degli artt. 140 e 145 c.p.c.

  • art. 140 c.p.c.

    non si applica alla notificazione dell'istanza di fallimento disciplinata dall'art. 15 l. fall.

  • art. 145 c.p.c.

    non si applica alla notificazione dell'istanza di fallimento disciplinata dall'art. 15 l. fall., che prevede un meccanismo speciale e diverso da quello ordinario per le persone giuridiche

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità della notifica del decreto di rinvio; la Corte nega la fondatezza della censura perché la notifica successiva è irrilevante dopo il rituale perfezionamento della prima

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso; la Corte respinge le doglianze sulla nullità delle notifiche successive e sul preteso errore processuale

  • art. 221 c.p.c.

    la querela di falso è inammissibile quando rivolta contro atti o documenti irrilevanti ai fini della decisione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi sullo stato di insolvenza; la Corte ritiene corretto l'apprezzamento delle risultanze documentali compiuto dal giudice di merito

  • art. 222 c.p.c.

    la querela di falso non va ammessa se indirizzata contro atti ininfluenti sulla definizione del giudizio

  • art. 5 l. fall.

    lo stato di insolvenza va accertato sulla base dell'effettiva capacità patrimoniale di far fronte ai debiti, valutando il presumibile realizzo dell'attivo

  • art. 16, comma 6, d.l. 185/2008

    richiamato come base dell'obbligo dell'imprenditore di dotarsi di un indirizzo PEC, rilevante nel sistema notificatorio speciale fallimentare

  • art. 2196 c.c.

    richiamato per l'obbligo di indicare la sede legale nel registro delle imprese, quale elemento che rende conoscibile la reperibilità dell'imprenditore

  • art. 3 Cost.

    la disciplina speciale dell'art. 15 l. fall. è ritenuta ragionevole e non discriminatoria in rapporto alla finalità del procedimento concorsuale

  • art. 24 Cost.

    il diritto di difesa del debitore è ritenuto sufficientemente garantito dal meccanismo speciale di notifica previsto dall'art. 15 l. fall.

  • art. 10 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale, rigettata come manifestamente infondata

  • art. 117 Cost.

    richiamato in relazione agli artt. 47 CDFUE e 7-8 DUDU nella questione di legittimità costituzionale

  • art. 111 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ma la disciplina speciale è ritenuta compatibile col giusto processo

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato nella questione di costituzionalità; la Corte lo reputa non violato dalla disciplina speciale della notifica fallimentare

  • art. 7 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

    richiamato dalla ricorrente nella questione di costituzionalità

  • art. 8 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

    richiamato dalla ricorrente nella questione di costituzionalità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo quanto al contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento è soggetta a una disciplina speciale e autonoma rispetto alle notificazioni ordinarie: non opera il sistema degli artt. 140 e 145 c.p.c., salvo quanto espressamente previsto dalla legge fallimentare.
  • Se la notifica a mezzo PEC non va a buon fine e l'ufficiale giudiziario attesta l'impossibilità di notificare presso la sede dell'impresa, il deposito dell'atto presso la casa comunale perfeziona validamente la notificazione, senza necessità di ulteriori ricerche o formalità.
  • La querela di falso è inammissibile quando è proposta contro attestazioni o documenti privi di decisività ai fini della definizione della controversia.
  • Il precedente rigetto di una diversa istanza di fallimento non forma giudicato e non vincola il giudice in un successivo giudizio promosso da altri creditori o sulla base di un diverso ricorso.
  • Ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione, il patrimonio deve essere valutato in termini di presumibile realizzo dei beni e non solo sulla base dei valori contabili o di scritture non aggiornate.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProveInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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