Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1851/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento -a) della nota prot. 14285/2023 del 5.10.2023, notificata il 19.10.2023, del Responsabile del Settore tecnico del Comune di Almese; -b) per quanto possa occorrere, della nota 20.12.2023 del Responsabile del Settore tecnico del Comune di Almese; -c) di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202400551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale di conclusione e archiviazione del procedimento di verifica dell'ottemperanza al giudicato, con accertamento dell'avvenuta riconduzione della tettoia alla distanza legale di dieci metri tra fabbricati, nonché successiva nota di conferma

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, dopo la trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, gli atti con cui il Comune di Almese ha ritenuto eseguita la sentenza del TAR Piemonte n. 209/2013, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 7188/2021. Le precedenti pronunce avevano annullato il permesso di costruire e la DIA relativi alla ristrutturazione di una villa limitatamente alla violazione della distanza legale di dieci metri tra fabbricati, dovuta a una tettoia o porticato in cemento armato. Dopo la presentazione di una SCIA per la rimozione della parte della tettoia ritenuta illegittima, il Comune ha avviato un procedimento partecipativo, svolto misurazioni e archiviato la pratica ritenendo rispettata la distanza legale. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle garanzie partecipative, per non avere ricevuto le memorie e le relazioni depositate dalle controinteressate; 2) violazione ed elusione del giudicato, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, sostenendo che il Comune avesse erroneamente ritenuto eseguita la sentenza; 3) ulteriore violazione del giudicato e delle norme tecniche di attuazione del PRG, per il mancato rispetto della distanza di cinque metri dal confine del lotto; 4) violazione delle medesime norme e travisamento dei fatti, assumendo l'illegittimità del titolo edilizio per mancanza del consenso specifico dei confinanti rispetto a una convenzione derogatoria delle distanze. Il Comune e le controinteressate hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità delle censure concernenti la violazione del giudicato, in quanto riconducibili all'azione di ottemperanza, non proponibile mediante ricorso straordinario, nonché la tardività o estraneità delle censure relative alle distanze dal confine e alla convenzione tra confinanti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti alle spese complessive di euro 6.000 oltre accessori, ripartite tra il Comune e le controinteressate. Il giudice ha qualificato il provvedimento impugnato come esito del procedimento di verifica dell'esecuzione del giudicato e ha ritenuto che le censure di violazione o elusione del giudicato dovessero essere proposte esclusivamente con l'azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112-114 c.p.a., davanti al giudice che ha emesso la decisione da eseguire. Tale azione, caratterizzata da poteri di accertamento, condanna e merito, non è proponibile mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale costituisce prosecuzione della medesima fase processuale e non consente di introdurre motivi nuovi né di sanare i vizi originari del ricorso. Anche la prima censura, esaminata per completezza, è stata ritenuta infondata: il Comune aveva comunicato l'avvio del procedimento e consentito ai ricorrenti di presentare memorie, senza che gli artt. 7 e 8 l. 241/1990 imponessero la comunicazione delle memorie delle controparti. Le censure relative alla distanza dal confine e alla convenzione tra confinanti sono state ritenute comunque inammissibili e infondate, perché riguardavano profili già pertinenti all'originario giudizio di annullamento, non coperti dal giudicato in quanto assorbiti e non riproposti in appello, e non potevano essere introdotte nel procedimento comunale volto a verificare il solo rispetto della distanza tra fabbricati, unico profilo deciso dalle precedenti sentenze. Una volta accertato il rispetto di tale distanza, l'archiviazione comunale risultava esente dai vizi dedotti.

Norme richiamate

  • artt. 8 ss. d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha struttura esclusivamente impugnatoria e non consente la proposizione di azioni riservate a competenze speciali del giudice amministrativo.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    Il giudizio segue in sede giurisdizionale

    La trasposizione disposta mediante opposizione costituisce prosecuzione in sede giurisdizionale dell'unica fase processuale iniziata con il ricorso straordinario; l'atto di riassunzione non può contenere motivi nuovi né sanare i vizi originari.

  • art. 48 c.p.a.

    Disciplina la costituzione in giudizio conseguente alla trasposizione del ricorso straordinario.

  • art. 32 c.p.a.

    Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni.

    La conversione delle azioni può operare nel giudizio amministrativo ordinario, ma non consente di superare la struttura e i limiti propri del ricorso straordinario; le questioni di esecuzione del giudicato restano riservate al giudice dell'ottemperanza.

  • artt. 112-114 c.p.a.

    L'azione per violazione o elusione del giudicato deve essere proposta nelle forme dell'ottemperanza, con esercizio dei poteri propri del giudice dell'esecuzione.

  • art. 113 c.p.a.

    Il ricorso si propone ... al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta

    La competenza sull'ottemperanza è esclusiva e inderogabile del giudice che ha pronunciato la decisione da eseguire; per i provvedimenti del TAR confermati in appello con identico contenuto dispositivo e conformativo resta competente il TAR.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Riserva al giudice dell'ottemperanza la declaratoria di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    I motivi assorbiti in primo grado devono essere riproposti in appello; in mancanza, si intendono rinunciati e non possono essere esaminati dal giudice d'appello.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento e la possibilità di presentare memorie soddisfano le garanzie partecipative; non sussiste un ulteriore obbligo generalizzato di comunicare ai partecipanti le memorie depositate dalle controparti.

  • art. 24 N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Almese

    Prevede, secondo quanto dedotto dai ricorrenti, una distanza di cinque metri dal confine del lotto; tale profilo non rientrava nell'oggetto del giudicato da verificare, non essendo stato deciso nelle precedenti pronunce.

  • d.P.R. 380/2001

    Il procedimento comunale era volto a verificare se sussistessero i presupposti per l'esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori edilizi conseguenti all'eventuale mancata esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • La violazione o elusione di un giudicato amministrativo deve essere fatta valere mediante l'azione di ottemperanza prevista dagli artt. 112-114 c.p.a., davanti al giudice che ha pronunciato il provvedimento da eseguire; tale domanda non è ammissibile nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale costituisce prosecuzione della medesima fase processuale: l'atto depositato davanti al giudice amministrativo non può introdurre motivi nuovi e la trasposizione non sana i vizi originari del ricorso straordinario.
  • Quando l'amministrazione riesercita il potere in conseguenza di una sentenza, tutte le questioni concernenti gli atti consequenziali al giudicato devono essere portate unitariamente davanti al giudice dell'ottemperanza, anche se prospettate come autonomi vizi di legittimità; spetta a tale giudice valutare, eventualmente mediante conversione dell'azione, se sussistano profili nuovi e autonomi di illegittimità.
  • Le garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e 8 l. 241/1990 sono soddisfatte dalla comunicazione di avvio del procedimento e dalla possibilità di presentare memorie; in assenza di una specifica previsione, l'amministrazione non è tenuta a comunicare a ciascun partecipante le memorie depositate dagli altri partecipanti.
  • I motivi assorbiti in primo grado devono essere espressamente riproposti in appello ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.; se non vengono riproposti, si intendono rinunciati e non possono essere introdotti successivamente nel giudizio relativo all'esecuzione del giudicato.
  • Il procedimento di verifica dell'ottemperanza deve rimanere circoscritto ai profili effettivamente esaminati e vincolanti nella pronuncia da eseguire; non può essere utilizzato per riesaminare questioni relative all'originario titolo edilizio che non siano state decise dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.