Cassazione Penale, Sentenza n. 13085/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle argomentazioni difensive circa l'inutilizzabilità degli esiti dell'alcoltest, dovuta a incertezza sulla data di revisione (taratura) dell'etilometro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha escluso l'inammissibilità del ricorso e ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato commesso il 17 febbraio 2015, applicando la disciplina della legge 5 dicembre 2005, n.251 e gli articoli del codice penale relativi ai termini massimi di prescrizione per le contravvenzioni. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata, e ha disposto l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Mantova ai sensi dell'art.224, comma 3, del codice della strada.
Norme richiamate
art.186, comma 2 lett. c), 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada)
Norma che punisce la guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze alcoliche; individuazione del reato per il quale era stata pronunciata la condanna.
legge 5 dicembre 2005, n.251
Disciplina applicabile al fatto commesso nel 2015 in relazione al computo dei termini di prescrizione, con effetti sul calcolo del termine massimo per le contravvenzioni.
art.157, art.160 comma 3, art.161 comma 2 cod.pen.
Combinato disposto utilizzato per stabilire che, trattandosi di contravvenzione, il termine massimo di prescrizione applicabile al reato è di cinque anni.
art.129, comma 2, cod.proc.pen.
Prevede che il giudice possa pronunciare sentenza di assoluzione nei casi di estinzione del reato solo quando l'assenza del fatto, la mancata commissione da parte dell'imputato o la sua irrilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; standard stringente che impedisce l'assoluzione quando è necessario un approfondimento.
art.224, comma 3, codice della strada
Prevede l'obbligo di trasmettere al Prefetto copia della sentenza per gli eventuali provvedimenti amministrativi connessi alla patente e alla circolazione.
Massime di principio
- La prescrizione può estinguere il reato anche dopo la pronuncia della sentenza di appello; se il termine prescrizionale è maturato la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- Nei casi di estinzione del reato l'assoluzione sostitutiva è possibile solo se dagli atti emerge in modo chiaro e incontestabile l'innocenza o l'inesistenza del fatto secondo l'art.129, comma 2, cod.proc.pen.; altrimenti va dichiarata l'estinzione per prescrizione.
- Questioni probatorie complesse, come l'inutilizzabilità di un alcoltest per incertezza sulla revisione dell'etilometro, non impediscono l'applicazione automatica della causa estintiva se il termine di prescrizione è maturato; tuttavia tali questioni possono essere rilevanti solo se portano a constatazioni immediate e incontestabili.
- L'estinzione del reato comporta anche la eliminazione delle sanzioni amministrative accessorie connesse alla sentenza penale.
- È prassi trasmettere copia della decisione al Prefetto competente per l'adozione degli eventuali provvedimenti amministrativi relativi alla guida.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12877/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12878/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12880/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12881/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12882/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12883/2022 del 06/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →