Sentenza n. 1327/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione, nonché preavviso di diniego e parere presupposto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo a un permesso di costruire richiesto per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale, chiedendo anche la declaratoria del diritto al rilascio del titolo edilizio. Hanno sostenuto che alcune permute immobiliari intervenute tra privati nel 1981 e nel 1986, nonché il successivo rilascio di una concessione edilizia in sanatoria del 1988, avrebbero modificato la situazione urbanistica originaria, determinando l'uscita dell'area di loro proprietà dal perimetro del piano di lottizzazione "Del Franco-Tozza" e rendendo applicabile l'indice edificatorio del vigente P.U.C. Hanno inoltre richiamato il rilascio di ulteriori titoli edilizi negli anni 1994, 1998 e 2000 quale prova della persistente capacità edificatoria dell'area. Sono stati dedotti la violazione della disciplina urbanistica comunale e del piano di lottizzazione, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e insufficienza della motivazione, nonché la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa o inadeguata valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego.
La decisione
Il TAR ha deciso applicando la ragione più liquida, prescindendo dalle eccezioni preliminari del Comune, e ha respinto il ricorso nel merito. Ha ritenuto infondato il motivo principale perché un piano attuativo può essere modificato esclusivamente mediante un atto di pianificazione dell'amministrazione, adottato con gli strumenti e i procedimenti previsti dalla legge. Le permute e gli altri atti negoziali tra privati producono effetti soltanto sul piano dominicale e non modificano il perimetro del piano di lottizzazione né la capacità edificatoria del comparto. Anche la concessione edilizia in sanatoria del 1988, essendo finalizzata alla regolarizzazione di opere abusive, non poteva introdurre implicitamente una modifica dello strumento urbanistico. Poiché non risultava adottata alcuna variante o altro provvedimento comunale modificativo, il Comune aveva correttamente verificato la capacità edificatoria sulla base dell'originario perimetro. La volumetria massima dei lotti 16 e 17, pari a 10.890 mc, risultava integralmente consumata dalla volumetria inizialmente assentita e da quella successivamente oggetto di sanatoria; pertanto, la porzione ancora ricompresa nel comparto non disponeva di ulteriore indice edificatorio. I titoli edilizi del 1994, 1998 e 2000 non dimostravano una residua capacità edificatoria derivante dal piano, essendo stati rilasciati in applicazione di una disciplina premiale prevista dalle previgenti Norme Tecniche di Attuazione. È stato respinto anche il motivo relativo all'art. 10-bis della legge n. 241/1990: il provvedimento finale aveva esaminato le osservazioni e ne aveva ritenuto l'inidoneità a superare le ragioni ostative, senza necessità di una confutazione analitica di ogni singola deduzione. Il diniego è stato quindi ritenuto adeguatamente istruito e motivato. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
L'amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego, ma non è tenuta a confutare analiticamente ciascuna di esse; è sufficiente che la motivazione finale dimostri l'effettiva valutazione delle deduzioni e la permanenza delle ragioni ostative.
legge n. 47/1985
La concessione edilizia in sanatoria regolarizza opere abusive e non modifica, di per sé, gli strumenti urbanistici o il perimetro di un piano di lottizzazione.
art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del previgente P.R.G.
I titoli edilizi successivi, rilasciati in applicazione di una disciplina premiale, non dimostrano necessariamente la permanenza di capacità edificatoria derivante dal piano di lottizzazione.
Massime di principio
- La disciplina urbanistica contenuta in un piano attuativo può essere modificata esclusivamente mediante un atto di pianificazione dell'amministrazione, adottato dagli organi competenti secondo gli strumenti e i procedimenti previsti dalla legge.
- Gli atti negoziali tra privati che trasferiscono la proprietà di aree comprese in un piano attuativo producono effetti sul piano dominicale, ma non modificano il perimetro del comparto né la capacità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico.
- Il rilascio di un titolo edilizio in sanatoria, finalizzato alla regolarizzazione di opere abusive, non comporta implicitamente una variante al piano di lottizzazione o una diversa perimetrazione urbanistica, in assenza di uno specifico atto pianificatorio dell'amministrazione.
- Ai fini del rilascio di un nuovo permesso di costruire, la capacità edificatoria deve essere verificata in relazione all'originario perimetro del piano attuativo e alla volumetria già assentita, salvo che sia intervenuto un valido atto amministrativo modificativo dello strumento urbanistico.
- L'obbligo di esame delle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non richiede una confutazione analitica di ogni deduzione: è sufficiente che il provvedimento conclusivo renda riconoscibile l'effettiva valutazione delle osservazioni e la permanenza delle ragioni ostative.
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