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Ordinanza

Ordinanza n. 3297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. II bis, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti concernenti un intervento edilizio e l’esercizio dell’autotutela amministrativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda cautelare. Dal testo emergono, quali questioni controverse, l’estensione del Regolamento edilizio del 1934 all’intero territorio, compresi gli ambiti non urbani ed estranei al PRG, nonché la legittimità dell’esclusione della tassatività dei termini per l’esercizio dell’autotutela anche in assenza di falsità o di erronea rappresentazione del progetto. Non risultavano adottati provvedimenti demolitori o di ripristino.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo quindi una definizione accelerata della controversia in sede di merito, senza pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza delle questioni edilizie e sull’esercizio dell’autotutela. La decisione cautelare è stata giustificata dalla complessità delle questioni controverse e dall’esigenza di una più approfondita trattazione nel merito. È stato rilevato, inoltre, che non erano ancora stati adottati provvedimenti demolitori o di ripristino. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta ai soli fini della fissazione o trattazione accelerata del giudizio di merito, in ragione della complessità delle questioni controverse, senza definizione cautelare definitiva della fondatezza delle pretese.

Massime di principio

  • Quando l’appello cautelare presenta questioni edilizie e di autotutela particolarmente complesse, il Consiglio di Stato può accogliere la domanda cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., rinviando l’approfondimento alla sede di merito senza anticipare una decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati.
  • La mancata adozione di provvedimenti demolitori o di ripristino costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare delle controversie edilizie, anche ai fini della modulazione della tutela richiesta.
  • La questione relativa all’estensione territoriale di un regolamento edilizio comunale e quella concernente la tassatività dei termini per l’autotutela, in assenza di falsità o erronea rappresentazione del progetto, richiedono un esame approfondito incompatibile con una sommaria definizione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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