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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33153/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro: omesso invio di due dipendenti alla visita medica obbligatoria e allestimento di un ponteggio privo dei requisiti minimi di sicurezza. Il ricorso articolava tre censure principali: 1) carenza di prova e richiesta di assoluzione ovvero declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 3) mancata concessione delle attenuanti generiche e errata determinazione della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: le censure di merito sono in gran parte prive di specificità o manifestamente infondate; quanto al ponteggio, la sentenza di merito aveva accertato che era alto circa dieci metri e privo di parapetto; quanto alle visite mediche, i due operai risultavano avviati il 5 febbraio 2018 e privi di documentazione comprovante prestazione occasionale o iscrizione assicurativa, per cui l'obbligo di sorveglianza sanitaria poteva essere ritenuto sussistente. La doglianza sulla prescrizione è infondata perché il decorso della prescrizione è stato sospeso per 216 giorni (adesione all'astensione degli avvocati e sospensione per pandemia), per cui il termine sarebbe scaduto dopo la sentenza di primo grado. L'esclusione dell'applicazione dell'art. 131-bis è corretta: le parti non l'avevano chiesta e il Tribunale ha ritenuto il fatto non di minima entità (negate le attenuanti generiche e pena superiore ai minimi). La commisurazione della pena è stata ritenuta congrua (pena base 2.400 euro + aumento per continuazione 1.200 euro = 3.200 euro di ammenda; il Tribunale ha qualificato il trattamento sanzionatorio come equo). Per questi motivi la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.81/2008, art.159 comma 2 lett. b

    Rilevata come norma sanzionatoria per lavori edili realizzati con ponteggio privo dei requisiti minimi di sicurezza; la Corte di merito ha ritenuto sussistente la fattispecie poiché il ponteggio era alto circa dieci metri e privo di parapetto.

  • d.lgs. n.81/2008, art.112

    Norma richiamata in relazione alla sicurezza dei lavori edili; applicata in combinazione con art.159 per valutare la pericolosità dell'allestimento del ponteggio.

  • d.lgs. n.81/2008, art.55 comma 5 lett. e

    Richiamata come norma sanzionatoria per l'omesso invio dei lavoratori alla visita medica obbligatoria; la Corte ha ritenuto l'obbligo integrato in presenza di lavoratori non documentati e non occasionali.

  • d.lgs. n.81/2008, art.18 comma 1 lett. g

    Richiamata in relazione agli obblighi del datore di lavoro (legale rappresentante) e collegata all'art.55 per l'omessa sorveglianza sanitaria.

  • art.131-bis cod. pen.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte osserva che l'applicazione non è stata richiesta dalle parti e che il giudice di merito ha ritenuto il fatto non di minima entità, giustificando il diniego.

  • art.133 cod. pen.

    Riferimento ai criteri di determinazione della pena; la Corte ricorda che, quando la pena è inferiore alla media edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata, essendo sufficiente il richiamo all'adeguatezza della pena.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo una sentenza è necessario proporre censure specifiche e ben documentate: affermazioni generiche o meramente assertive sono facilmente ritenute inammissibili.
  • Il decorso della prescrizione può essere sospeso da eventi processuali (es. astensioni forensi, misure emergenziali come la sospensione per pandemia); tali sospensioni vanno valutate per calcolare la scadenza effettiva del termine prescrizionale.
  • L'istituto dell'art.131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede condizioni concrete di minima offensività e, di norma, deve essere prospettato dalle parti: il giudice non è obbligato ad applicarlo d'ufficio quando la fattispecie appare non di minima entità.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice e può essere negata se emergono elementi che rendono la condotta non occasionale o di rilevante gravità.
  • In materia di sicurezza sul lavoro, la mancata sorveglianza sanitaria e l'utilizzo di ponteggi privi di parapetto sono fatti di rilievo sanzionabile; l'assenza di documentazione (iscrizione assicurativa, attestazioni di lavoro occasionale) può rafforzare l'affermazione della responsabilità del datore di lavoro.
  • Nella determinazione della pena il giudice ha ampia discrezionalità; quando infligge una pena sotto la media edittale non è richiesto un approfondimento motivazionale esteso, purché sia rispettato il principio di adeguatezza.

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