Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 635/2026 - Catania, Sezione 3

per l’esecuzione della sentenza n. 1431/2024, del 15 aprile 2024, del TAR Sicilia, Catania, Sez. III, emessa nel giudizio n. 432/2023, notificata il 16 aprile 2024 e non appellata (ricorso introduttivo); per la declaratoria di nullitá o l’annullamento quanto ai primi motivi aggiunti: - della nota del 13 novembre 2024 (numero di protocollo non leggibile) del Dipartimento Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Affari Generali – 2^ Divisione – Ufficio per le ricompense con cui è stato comunicato l’esito del riesame della procedura premiale relativa alla posizione del ricorrente in forza della sentenza n. 1431/2024 del TAR Sicilia - Catania, Sez. III (depositata agli atti del giudizio di ottemperanza in data 19 dicembre 2024 e mai notificata al ricorrente); - del verbale della seduta del 29 ottobre 2024 del Consiglio per le Ricompense per Meriti Straordinari e Speciali, che ha espresso nuovamente parere contrario alla promozione per merito straordinario del ricorrente, ritenendo invece adeguato l’encomio solenne (allegato alla predetta nota depositata agli atti del giudizio di ottemperanza in data 19 dicembre 2024); - dell’eventuale determinazione del Consiglio di Amministrazione per gli Affari della Polizia di Stato (non depositata agli atti del giudizio, né comunicata al ricorrente); - degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali quanto ai secondi motivi aggiunti: - del decreto del 5 marzo 2025, notificato il 12 marzo 2024, con cui il Capo della Polizia – Direttore Generale del Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, vista la seduta del “Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali” del 29 ottobre 2024, sentita la “Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei funzionari della Polizia di Stato”, acquisiti, altresì, il parere del “Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato” del 24 gennaio 2025, non ha accolto la proposta del Questore di Brindisi di promozione alla qualifica superiore per merito straordinario dell’odierno ricorrente; - del parere del medesimo Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2025 (non notificato, né depositato); - della nota del “Dipartimento Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Affari Generali – 2^ Divisione – Ufficio per le ricompense”, prot. n. 7552, del 14 marzo 2025, di comunicazione dell’avvenuto rigetto della proposta di promozione per merito straordinario del ricorrente, al quale, invece, è stato conferito l’encomio solenne (depositata agli atti del giudizio in data 9 aprile 2025); - ove occorra, e per quanto di ragione, del provvedimento con cui è stato conferito al ricorrente l’encomio solenne in luogo della promozione per merito straordinario.

Giustizia amministrativa202401851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nuovo rigetto della proposta di promozione per merito straordinario, con conferimento dell'encomio solenne, adottato in riesame a seguito di una precedente sentenza di annullamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già vittorioso in un precedente giudizio nel quale erano stati annullati gli atti di rigetto della proposta di promozione per merito straordinario formulata dal Questore, ha agito per l'ottemperanza e ha impugnato con secondi motivi aggiunti il nuovo decreto del Capo della Polizia del 5 marzo 2025, nonché gli atti presupposti e consequenziali. La precedente sentenza aveva imposto il riesame della vicenda relativa all'attività di polizia giudiziaria che aveva condotto all'arresto in flagranza di tre autori di una rapina. Il Consiglio per le ricompense, nella seduta del 29 ottobre 2024, aveva nuovamente espresso parere contrario alla promozione, ritenendo adeguato l'encomio solenne; il Capo della Polizia aveva quindi rigettato la proposta di promozione. Il ricorrente ha dedotto: violazione o elusione del giudicato e conseguente nullità ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell'art. 74 d.P.R. 335/1982 e dell'art. 63 d.lgs. 334/2000, con carenza di istruttoria e difetto di motivazione; travisamento dei fatti, manifesta illogicità, erroneità manifesta e sviamento dalla causa tipica. Con precedente sentenza non definitiva n. 2114/2025 il TAR aveva già dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, respinto la domanda di ottemperanza proposta con i secondi motivi aggiunti e riservato alla successiva udienza l'esame dei motivi di annullamento.

La decisione

Il TAR ha respinto i secondi motivi aggiunti e ha ritenuto infondate le censure di violazione di legge ed eccesso di potere. La promozione per merito straordinario, disciplinata dall'art. 74 d.P.R. 335/1982, costituisce la più elevata forma di ricompensa e una deroga significativa ai normali meccanismi di progressione in carriera; pertanto, i relativi presupposti devono essere interpretati restrittivamente. L'Amministrazione dispone di amplissima discrezionalità nella valutazione dei fatti, sindacabile soltanto in presenza di abnormità dell'iter logico, macroscopica illogicità, incongruenza della motivazione o travisamento della realtà. Nel caso concreto, il riesame aveva specificamente chiarito che il coordinamento delle indagini e la partecipazione all'individuazione e all'arresto dei malviventi, pur meritevoli, rientravano nei compiti propri della qualifica e dell'incarico dirigenziale e non esprimevano risorse personali e professionali fuori dal comune e assolutamente eccezionali. Era stato inoltre rilevato che i malviventi non erano armati e che non erano state rinvenute armi durante le perquisizioni, sicché non risultava dimostrata un'esposizione concreta e grave a pericolo di vita. Il conferimento dell'encomio solenne è stato quindi ritenuto coerente con l'importanza dell'operazione e con le qualità professionali dimostrate, ma non sufficiente a integrare i presupposti della promozione straordinaria. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 335/1982

    La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità professionale e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

    La disposizione richiede risultati eccezionali, servizi straordinari, capacità professionali eccezionali e qualità per l'esercizio della qualifica superiore, oppure un grave pericolo di vita; trattandosi della massima ricompensa e di una deroga alla progressione ordinaria, i presupposti devono essere interpretati restrittivamente.

  • artt. 70-75-ter d.P.R. 782/1985

    Le disposizioni regolano il procedimento per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere la nullità degli atti asseritamente elusivi del giudicato; la decisione, avendo escluso la violazione o elusione del giudicato, non ha ravvisato tale causa di nullità.

  • art. 63 d.lgs. 334/2000

    È stato richiamato dal ricorrente insieme all'art. 74 d.P.R. 335/1982 quale parametro della disciplina della promozione per merito straordinario; le relative censure sono state respinte.

Massime di principio

  • La promozione per merito straordinario nel personale della Polizia di Stato, costituendo la più elevata forma di ricompensa e una deroga ai meccanismi ordinari di progressione in carriera, richiede un'interpretazione restrittiva dei suoi presupposti.
  • La promozione per merito straordinario presuppone un quid pluris rispetto al diligente e lodevole adempimento dei compiti istituzionali: l'attività deve evidenziare risultati eccezionali, risorse personali e professionali fuori dal comune e assolutamente eccezionali, oppure un grave, concreto e specificamente qualificato pericolo di vita.
  • La valutazione amministrativa sulla sussistenza dei presupposti della promozione per merito straordinario è caratterizzata da amplissima discrezionalità e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto per abnormità dell'iter logico, macroscopica illogicità, incongruenza della motivazione o travisamento dei fatti.
  • Lo svolgimento di attività operative meritorie, anche con esito rilevante e determinante, non integra automaticamente il merito straordinario quando tali attività rientrino nei compiti propri della qualifica e dell'incarico ricoperti.
  • Il riesame amministrativo eseguito in attuazione di una sentenza di annullamento non elude il giudicato quando rivaluta la vicenda e fornisce una motivazione puntuale sulle ragioni per cui i fatti, pur meritevoli di un riconoscimento, non integrano i requisiti della promozione per merito straordinario.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiudizio di ottemperanza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.