Cassazione Penale, Sentenza n. 2895/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha eccepito violazione di legge (art. 420, comma 2 e correlati del codice di procedura penale) perché il Tribunale, rilevata l'omessa notifica del decreto di citazione, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero invece di ordinare la rinnovazione della notificazione. Secondo il ricorrente la normativa pone a carico del giudice il potere/dovere di ordinare la rinnovazione delle notifiche e la restituzione degli atti al P.M. determina un'ingiustificata regressione del procedimento e un allungamento dei tempi processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato la giurisprudenza che considera abnorme la restituzione degli atti al P.M. quando la notificazione della citazione risulti invalida, perché il giudice del dibattimento deve ordinare la rinnovazione direttamente (attraverso la propria cancelleria). L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati restituiti al Tribunale di Milano affinché quest'ultimo adotti le determinazioni di sua competenza per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
art. 420, comma 2 cod. proc. pen.
la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità
Il giudice, dopo gli accertamenti sulla costituzione delle parti, deve ordinare la rinnovazione delle notificazioni nulle e l'ordine si intende rivolto alla propria cancelleria; non è legittimo restituire gli atti al P.M. per far egli stesso procedere alla notificazione
art. 484, comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamato per collegamento con l'art. 420; conferma il principio secondo cui il giudice del dibattimento ha il potere/dovere di disporre gli atti necessari relativi alle nullità di notificazione
art. 29, comma 3 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Regola il processo davanti al Giudice di pace replicando lo schema procedimentale del processo ordinario: i principi che valgono per il giudizio ordinario si applicano anche al processo di giudice di pace
art. 111, comma 2 Cost.
Rilevanza del principio della ragionevole durata del processo; la restituzione degli atti al P.M. con conseguente regressione è contraria a questo principio
legge delega n. 81/1987, art. 2, comma 1, n. 1
Fonti richiamate per sostenere la finalità di semplificazione del procedimento penale e la scelta normativa che ha trasferito l'onere della citazione al giudice delle indagini preliminari o al P.M., evitando inutili regressioni
Massime di principio
- Se il giudice del dibattimento accerta la nullità della notificazione della citazione a giudizio, deve ordinare la rinnovazione della notificazione rivolgendosi alla propria cancelleria; non è legittimo restituire gli atti al Pubblico Ministero perché provveda egli stesso alla nuova notificazione.
- La restituzione degli atti al P.M. per la rinnovazione della notificazione determina una regressione procedimentale anomala e può violare il principio della ragionevole durata del processo; tale provvedimento è annullabile in sede di legittimità.
- Occorre distinguere tra nullità del decreto di citazione (che colpisce la fonte della citazione) e nullità della sua notificazione: la prima può avere conseguenze diverse, ma la nullità della mera notificazione deve essere sanata dal giudice che ha il processo dinanzi senza inviare gli atti indietro al P.M.
- Nei provvedimenti di verifica della regolare costituzione delle parti il giudice deve esercitare i poteri di rettifica/rinnovazione necessari per proseguire il processo, conformandosi alla finalità di semplificazione procedimentale evocata dalla normativa e dalla giurisprudenza.
- In caso di decisione interlocutoria che disponga la restituzione degli atti al P.M. per rinnovare notificazioni, il difensore o il P.M. possono impugnare per ottenere l'annullamento, prospettando la violazione dei principi sopra richiamati.
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