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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22155/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocati)

La controversia

Gli avvocati ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale la liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta in favore di due assistiti in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in un procedimento di querela di falso connesso e nel successivo appello. La controversia era stata poi definita con una transazione tra le parti sostanziali, nella quale era inserita una clausola di rinuncia alla solidarietà dei difensori ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. 247/2012. Il Tribunale aveva ritenuto che tale rinuncia precludesse la condanna anche della banca incorporante al pagamento dei compensi, ritenendo obbligati solo i clienti. Con il ricorso per cassazione gli avvocati hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 1372 e 1965 c.c. e dell'art. 13, comma 8, L. 247/2012, sostenendo di non avere mai sottoscritto l'accordo transattivo e dunque di non essere vincolati alla clausola di rinuncia alla solidarietà; 2) vizio di motivazione, per l'asserita incoerenza tra il riconoscimento dell'efficacia dell'accordo e la successiva negazione della solidarietà, che presupporrebbe comunque l'adesione dei difensori alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. La Corte ha ritenuto erroneo attribuire efficacia nei confronti dei difensori alla clausola di rinuncia alla solidarietà contenuta nella transazione, quando gli avvocati non vi avevano aderito né l'avevano sottoscritta. Ha chiarito che, ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. 247/2012, la solidarietà passiva delle parti per i compensi degli avvocati opera salvo espressa rinuncia, ma tale rinuncia deve risultare da un atto cui i difensori abbiano aderito, oppure comunque da una loro accettazione idonea a liberarli della solidarietà. Non essendo questo accertato, la decisione impugnata è stata cassata.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    L'ordinanza non appellabile, incidendo su diritti soggettivi con carattere di potenziale definitività, è ricorribile per cassazione come ricorso straordinario.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamata come norma che consente la definizione camerale del ricorso su proposta del relatore.

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamata quale base per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 14 D.lgs. 150/2011

    L'ordinanza pronunciata in materia di liquidazione dei compensi professionali non è appellabile.

  • art. 1372 c.c.

    Il contratto produce effetti tra le parti che lo hanno concluso; non può spiegare efficacia verso soggetti estranei se non nei limiti consentiti dall'ordinamento.

  • art. 1965 c.c.

    La transazione vincola le parti che l'hanno stipulata, ma non può incidere sui diritti di terzi non aderenti.

  • art. 13, comma 8, L. 247/2012

    Quando la controversia è definita mediante accordi, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e rimborsi degli avvocati, salvo espressa rinuncia alla solidarietà; la rinuncia richiede adesione dei difensori per essere efficace nei loro confronti.

Massime di principio

  • Nella liquidazione dei compensi professionali, la clausola di rinuncia alla solidarietà inserita in una transazione tra le parti del giudizio non è opponibile al difensore che non abbia sottoscritto o accettato l'accordo.
  • La solidarietà passiva prevista dall'art. 13, comma 8, L. 247/2012 a tutela dell'avvocato opera come regola generale nei giudizi definiti transattivamente, e viene meno solo se la rinuncia al beneficio risulti espressa e riferibile anche al professionista.
  • Il giudice non può attribuire efficacia estintiva o liberatoria nei confronti del credito professionale a una rinuncia negoziale che non coinvolga il titolare del credito stesso.
  • In tema di compensi professionali, la valutazione non riguarda soltanto il perfezionamento della transazione tra le parti sostanziali, ma anche l'effettiva opponibilità ai difensori delle clausole che incidono sulla garanzia solidaristica del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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