Cassazione Penale, Sentenza n. 24717/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che ha revocato il beneficio dell'indulto concesso con ordinanza della Corte d'appello di Milano del 20/12/2007. La revoca è stata disposta perché, successivamente alla concessione dell'indulto, il ricorrente è stato condannato dalla Corte d'appello di Palermo il 19/05/2016 (passata in giudicato il 19/10/2018) alla pena di anni 2 e mesi 8 per il reato di corruzione continuata (fatti commessi nel 2009 e 2010), configurando così una causa sopravvenuta ostativa al mantenimento del beneficio. Il ricorrente ha sostenuto che la mancata revoca da parte di altri giudici o la mancata iniziativa della Procura avrebbe consolidato l'indulto per effetto del ne bis in idem e dell'acquiescenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione è legittimato a revocare l'indulto quando intervenga una causa sopravvenuta ostativa rispetto al beneficio, o quando la causa preesistente non fosse nota e non valutata (neppure implicitamente) dal giudice che ha concesso l'indulto. Nel caso concreto l'elemento ostativo è intervenuto dopo la concessione dell'indulto (novum) e pertanto la revoca era legittima. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui solo il giudice della cognizione o la Procura avrebbero potuto chiedere la revoca: l'art. 674 c.p.p. attribuisce espressamente al giudice dell'esecuzione tale potere. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma pari a euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 674 cod. proc. pen., comma 3
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare l'indulto; la Corte ha richiamato questa norma per legittimare la revoca in executivis quando intervenga una causa sopravvenuta o non valutata dal giudice che aveva concesso il beneficio
art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241
Richiamata in relazione al periodo quinquennale dalla sua entrata in vigore rilevante per la valutazione delle cause ostative: la condanna sopravvenuta è stata ritenuta rilevante nel quinquennio indicato dalla norma
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Invocato nella censura difensiva in relazione a questioni di valutazione e impugnazione, ma la Corte ha ritenuto che non osti alla revoca in executivis quando la causa ostativa sia sopravvenuta o non sia stata conosciuta dal giudice che concesse l'indulto
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che elencano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto le doglianze proposte manifestamente infondate o non consentite, dichiarando il ricorso inammissibile
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare l'indulto quando sopravvenga una causa ostativa successiva alla concessione del beneficio: si tratta di un 'novum' che legittima la revoca in executivis.
- Se la causa ostativa era già preesistente al provvedimento che ha concesso l'indulto, la revoca è possibile in executivis solo se il giudice che ha concesso l'indulto non ne era a conoscenza e non ne ha implicitamente tenuto conto; altrimenti il rimedio ordinario è l'impugnazione.
- La mancata iniziativa del pubblico ministero o di altri giudici successivi non impedisce al giudice dell'esecuzione di procedere alla revoca: il potere di revoca in executivis è autonomo e previsto dall'art. 674 c.p.p.
- L'eccezione di ne bis in idem o di acquiescenza non è automaticamente efficace quando intervengono fatti o condanne nuove che incidono sul diritto al beneficio; va valutata la cronologia e la conoscenza effettiva della causa ostativa da parte del giudice che concesse l'indulto.
- La difesa ha l'onere di impugnare tempestivamente eventuali errori di valutazione del giudice della cognizione; l'omessa impugnazione può configurare acquiescenza nei casi in cui non emergano elementi sopravvenuti o non valutati.
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