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Sentenza

Sentenza n. 369/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 180/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 241/2024 del Tribunale di Sulmona Sezione Lavoro, pubblicata in data 17/12/2024, notificata il 16/01/2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500333

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sulmona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per cinque annualità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sulmona, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere il beneficio economico annuale di 500 euro mediante la Carta elettronica del docente, per complessivi 2.500 euro, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 gennaio 2025 e, secondo la ricorrente, era decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. È stata quindi chiesta l'attuazione del giudicato, con condanna dell'amministrazione all'erogazione del beneficio e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che il beneficio era stato attribuito.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa azionata è stata soddisfatta nelle more del giudizio mediante l'attribuzione del beneficio richiesto. Ha tuttavia ritenuto che l'ottemperanza fosse intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso e ha quindi applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico del Ministero. Le spese sono state liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge, con riduzione del 50% in ragione della natura seriale del ricorso e dello scaglione di valore fino a 5.000 euro; è stata disposta la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Non è stata pertanto necessaria la nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente

    È la base normativa del beneficio economico destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto per cinque annualità.

  • art. 115 c.p.a.

    artt. 479 c.p.c. e 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza all'amministrazione ai fini dell'esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine rilevante per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, indicato dalla ricorrente come ormai decorso.

  • art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 149/2022

    le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva

    La ricorrente lo ha richiamato per sostenere l'idoneità della sentenza notificata quale titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la regolazione delle spese: se l'amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale e porre le spese a carico dell'amministrazione.
  • Nei ricorsi seriali di ottemperanza, la liquidazione delle spese può essere ridotta rispetto ai parametri ordinari, purché la quantificazione sia motivata in relazione alla natura seriale della controversia e allo scaglione di valore applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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