Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 847/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto 31.3.25 del Questore di Ancona di revoca della licenza di porto di fucile da caccia n. -OMISSIS- notificato il 5.4.25; -del decreto 18.4.25 del Prefetto di Ancona notificato il 4.5.25; - della comunicazione di avvio del procedimento del 24.10.24 della Questura di Ancona; -della comunicazione di avvio del procedimento del 18.9.24 della Prefettura di Ancona; - del verbale di ritiro delle armi dei Carabinieri recante data 10.9.24; - di ogni altro atto connesso richiamato nei provvedimenti sopra menzionati.

Giustizia amministrativa202500438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile da caccia, decreto prefettizio di revoca e relativi atti procedimentali, incluso il ritiro delle armi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Ancona di revoca della licenza di porto di fucile da caccia, il decreto del Prefetto di Ancona, le comunicazioni di avvio dei procedimenti e il verbale di ritiro delle armi. Nel corso del giudizio ha comunicato che il decreto prefettizio impugnato era stato revocato con successivo decreto prefettizio, depositato dalla difesa erariale, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese, evidenziando inoltre che la denuncia penale posta a fondamento dell'intervento amministrativo era stata archiviata. Dagli atti risultava che la richiesta di archiviazione era stata formulata dal pubblico ministero il 27 dicembre 2024 e accolta dal GIP il 3 febbraio 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente e venuta meno sia la posizione di contrasto tra le parti sia l'interesse alla prosecuzione del giudizio. La revoca del decreto prefettizio impugnato ha eliminato l'oggetto sostanziale della controversia, rendendo non necessaria una pronuncia sul merito degli atti contestati. Le spese sono state compensate, considerando le finalità preventive proprie dell'autorità di pubblica sicurezza, diverse dall'accertamento dei reati, e il fatto che l'amministrazione si è determinata alla revoca dopo aver acquisito tutti i necessari riscontri. È stato disposto il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Il venir meno della posizione di contrasto e dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio esclude l'obbligo del giudice di pronunciarsi sul merito.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, come avvenuto per effetto della revoca dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La revoca in corso di giudizio dell'atto amministrativo impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatta e viene meno l'interesse concreto alla decisione di merito.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla prosecuzione del giudizio; in tale ipotesi il giudice non deve esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto originario.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalle peculiarità dell'attività preventiva dell'autorità di pubblica sicurezza e dal fatto che l'amministrazione abbia revocato l'atto dopo avere acquisito i necessari riscontri, fermo il rimborso del contributo unificato al ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.