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Sentenza

Sentenza del 18/07/2019 n. 19342 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005, contestando l'utilizzo di una rendita catastale maggiore e diversa da quella indicata nella propria denuncia. Ha sostenuto di non aver ricevuto la notifica dell'atto di modifica della rendita e ha dedotto, inoltre, il difetto di motivazione dell'avviso, l'irretroattività della rendita modificata e la mancata indicazione degli elementi posti a fondamento della variazione. In Cassazione ha denunciato, tra l'altro, la violazione delle norme sulla notificazione delle rendite catastali, sull'obbligo di motivazione degli atti impositivi e sull'onere della prova del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la legittimità della pretesa tributaria. Ha ritenuto che la rendita fosse stata modificata nell'ambito della procedura DOCFA, sulla base di una denuncia di variazione presentata dal soggetto intestatario della partita catastale. In tale situazione la rendita proposta e gli esiti della procedura sono considerati conosciuti o conoscibili dal dichiarante e non è necessaria una loro autonoma notificazione al contribuente. La rettifica risultava inoltre notificata al soggetto che aveva presentato la procedura DOCFA, prima della locazione dell'immobile alla ricorrente. Le ulteriori censure sono state ritenute infondate, in parte ripetitive e, quanto al quarto motivo, anche inammissibilmente nuove. La Corte ha precisato che la contestazione diretta della rendita catastale avrebbe dovuto essere proposta anche nei confronti dell'ufficio catastale o dell'Agenzia del territorio che aveva adottato l'atto. La società è stata condannata al pagamento di 2.500 euro per compensi, oltre spese forfettarie e oneri di legge, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74

    La norma disciplina la notificazione degli atti di attribuzione o modificazione della rendita catastale e la decorrenza dei relativi effetti.

    La necessità di notificare la rendita modificata non opera, secondo la sentenza, per le rendite proposte dal contribuente nell'ambito della procedura DOCFA, poiché tali dati sono già conosciuti o conoscibili dal dichiarante.

  • D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701

    Disciplina la procedura DOCFA per l'accatastamento e la variazione catastale degli immobili.

    La rendita risultante dalla dichiarazione DOCFA è considerata giuridicamente conosciuta dal soggetto che ha presentato la denuncia; il Comune può utilizzare i dati della proposta per determinare l'imposta.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    È richiamato in relazione alla disciplina dell'accertamento ICI e agli obblighi dell'ente impositore.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    È richiamato in materia di obbligo di motivazione dell'atto amministrativo; nel caso concreto la motivazione dell'avviso ICI è stata ritenuta sufficiente in rapporto a dati catastali conosciuti o conoscibili.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    È richiamato per l'obbligo di motivazione degli atti tributari e di indicazione dei presupposti della pretesa, senza che la Corte abbia ravvisato una violazione nella fattispecie.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    La Corte ha applicato la disposizione che impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    Il contribuente può impugnare l'atto presupposto non notificato insieme all'atto successivo che lo richiama.

    Quando si contesta una rendita catastale non previamente notificata, l'impugnazione deve essere rivolta non solo contro l'ente che ha emesso l'avviso tributario, ma anche contro l'ufficio catastale o l'Agenzia del territorio che ha adottato l'atto di classamento.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola generale sull'onere della prova, richiamata dalla ricorrente ma ritenuta non violata.

  • Codice di procedura civile, art. 115, comma 1

    Disciplina la valutazione delle prove da parte del giudice; la Corte non ha ravvisato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ente.

Massime di principio

  • Quando la rendita catastale deriva da una procedura DOCFA presentata dal contribuente o dal soggetto intestatario della partita catastale, la rendita proposta e gli esiti della procedura possono essere considerati conosciuti o conoscibili, senza necessità di una separata notificazione al successivo possessore o utilizzatore dell'immobile.
  • Il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta non può fondare automaticamente l'annullamento dell'accertamento sulla mancata ricezione personale della comunicazione catastale se la procedura DOCFA è stata presentata da un precedente proprietario, locatore o altro soggetto legittimato.
  • In presenza di una rendita catastale modificata, la contestazione deve distinguere tra l'illegittimità dell'avviso tributario e quella dell'atto catastale presupposto. Se si contesta direttamente la rendita, è normalmente necessario chiamare in giudizio anche l'ufficio catastale o l'Agenzia che l'ha determinata.
  • L'avviso ICI può essere motivato mediante il richiamo ai dati catastali e alla rendita risultante dalla procedura DOCFA, quando tali dati siano già nella disponibilità del contribuente o comunque conoscibili; non è necessariamente richiesta la riproduzione integrale dei criteri tecnici utilizzati per la rendita.
  • Le eccezioni e i motivi di ricorso devono essere formulati nei precedenti gradi di giudizio: la proposizione di questioni nuove in Cassazione può comportarne l'inammissibilità.
  • Nei rapporti tra locatore e locatario, il locatario obbligato al pagamento dell'imposta deve verificare la situazione catastale dell'immobile e gli eventuali atti DOCFA, senza poter fare affidamento esclusivo sulla rendita indicata nel contratto o nella precedente denuncia.

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