Sentenza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento dei seguenti atti: - decreto del -OMISSIS- Cat. - OMISSIS. , notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con cui il Questore di Novara ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciato in data -OMISSIS- dalla Questura di Milano; - provvedimento di respingimento alla frontiera del -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e respingimento alla frontiera
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il conseguente respingimento alla frontiera. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 7 e 10 l. n. 241/1990 e dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998, nonché eccesso di potere sotto vari profili. In particolare, ha sostenuto che la revoca non potesse derivare automaticamente dalle condanne o dai procedimenti penali, ma richiedesse una valutazione complessiva della sua pericolosità sociale; che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento gli avesse impedito di rappresentare i propri legami familiari, costituiti dalla moglie e da quattro figli, tre dei quali minori; che fosse stato condannato per un solo reato, mentre gli ulteriori fatti penali menzionati dall’amministrazione non avevano dato luogo a condanne; che il procedimento per terrorismo internazionale non fosse assistito da una gravità indiziaria sufficiente, anche perché non erano state applicate misure cautelari personali; e che la Questura avesse irragionevolmente attribuito prevalenza agli elementi penali, senza adeguatamente considerare l’inserimento familiare e sociale. La revoca era stata motivata dalla ritenuta pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, in ragione di una condanna per uso di pubblici sigilli contraffatti e falsità materiale commessa dal privato, di ulteriori procedimenti per detenzione illecita di stupefacenti e commercio di prodotti falsi, nonché di un procedimento per partecipazione ad associazione finalizzata al terrorismo internazionale, definito con avviso di conclusione delle indagini; era stato inoltre valorizzato il rapporto con il figlio maggiorenne, condannato per un reato connesso al terrorismo internazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 consenta la revoca del permesso di soggiorno UE per lungo soggiorno quando vengano meno le condizioni per il rilascio, compresa l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel giudizio di pericolosità devono essere considerati, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, le condanne, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nella fattispecie la valutazione amministrativa è stata ritenuta coerente con tali parametri, poiché ha considerato l’eterogeneità e la gravità dei reati attribuiti al ricorrente, attribuendo particolare rilievo al procedimento per terrorismo internazionale sfociato nell’avviso di conclusione delle indagini e al rapporto con il figlio maggiorenne condannato per un reato analogo. La mancata applicazione di misure cautelari personali è stata qualificata come circostanza neutra, non idonea a escludere la pericolosità amministrativamente valutabile. Anche i legami familiari, inclusa la presenza di figli minori, sono stati ritenuti correttamente ponderati e recessivi rispetto alla reiterazione di condotte gravi e pericolose. Infine, pur ravvisando la prospettata carenza della comunicazione di avvio del procedimento, il TAR ha escluso che essa potesse condurre all’annullamento, applicando l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 in ragione della correttezza sostanziale del provvedimento. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
ai fini di tale giudizio si tiene conto di eventuali condanne, della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero
La valutazione della pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato deve considerare complessivamente le condanne e gli elementi di inserimento dello straniero, inclusi i legami familiari.
art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato quando vengano a mancare le condizioni per il suo rilascio
La revoca è legittima quando venga meno una condizione per il rilascio, compresa l’assenza di pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
artt. 270-bis e 302 c.p.
La riferibilità al ricorrente di indagini per partecipazione ad associazione finalizzata al terrorismo internazionale è stata considerata elemento di particolare gravità nella valutazione amministrativa della pericolosità.
art. 415-bis c.p.p.
L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato ritenuto elemento significativo della valutazione amministrativa, pur in assenza di una condanna definitiva.
art. 7 l. n. 241/1990
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento quando il giudice ritenga applicabile la preclusione prevista dall’art. 21-octies, comma 2.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento se il giudice accerta che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando venga meno la condizione relativa all’assenza di pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; la valutazione deve essere complessiva e tenere conto delle condanne, della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
- Nella valutazione amministrativa della pericolosità possono assumere rilievo, unitamente alle condanne, anche procedimenti penali in corso e un avviso di conclusione delle indagini preliminari, ove inseriti in un quadro complessivo caratterizzato da eterogeneità e gravità delle condotte.
- La mancata applicazione di misure cautelari personali nel procedimento penale non esclude né neutralizza automaticamente la rilevanza amministrativa degli elementi investigativi considerati ai fini del giudizio di pericolosità.
- I legami familiari e la presenza di figli minori devono essere ponderati nell’ambito della valutazione prevista dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, ma possono risultare recessivi quando l’amministrazione motivi la prevalenza di reiterate e gravi condotte illecite.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non conduce all’annullamento del provvedimento quando, alla luce della correttezza sostanziale della decisione, risulti applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
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