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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50490/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente) del profitto del reato. Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l'istanza perché il ricorrente, nella sua qualità di soggetto terzo, non aveva conferito alcuna procura speciale ai difensori (aveva soltanto nominato gli avvocati Marco Lipari e Dario D'Agostino come difensori di fiducia). Il ricorrente deduceva che il deposito telematico dell'istanza di riesame era avvenuto contestualmente alla nomina dei difensori, dimostrando così la volontà di conferire la procura specifica per il riesame. Successivamente, con memoria PEC dell'11.9.2023, i difensori sostituti hanno dichiarato congiuntamente al ricorrente la rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente valida ed efficace la rinuncia personale del ricorrente al ricorso e, in forza dell'art. 591, primo comma, lett. a) c.p.p., ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di €500 in favore della Cassa delle Ammende, calibrando la sanzione in misura attenuata in considerazione della tempestiva comunicazione della rinuncia che ha impedito l'esame del merito dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 96 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di impugnazione riguardo ai vizi formali e alla rappresentanza processuale; la Corte non ha però ritenuto superata la necessità della procura speciale per i terzi.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo come norma pertinente alla rappresentanza e procura; la decisione conferma che la mera nomina di difensori di fiducia non sostituisce la procura speciale richiesta per i terzi.

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Richiamato nella deduzione del ricorrente; assunto coerente con il principio che l'incarico difensivo deve risultare inequivocabilmente dagli atti in caso di posizioni particolari.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme menzionate dal ricorrente in relazione alle formalità dell'impugnazione; la Corte non ha ritenuto che il deposito contestuale potesse automatizzare gli effetti della procura speciale.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte sostanzialmente conferma l'interpretazione che per certe posizioni processuali è richiesta procura speciale espressa.

  • art. 591, primo comma, lett. a) cod. proc. pen.

    Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia personale dell'istante: la rinuncia estingue l'azione impugnatoria e impedisce il prosieguo del giudizio di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al principio della soccombenza; la Corte lo usa per motivare l'imposizione delle spese processuali e la sanzione a favore della Cassa delle Ammende, con valutazione mitigata per la tempestiva rinuncia.

Massime di principio

  • Quando l'istante riveste una posizione di 'terzietà' rispetto al procedimento (es. legale rappresentante di soggetto terzo rispetto al provvedimento), è necessaria la procura speciale per gli atti di impugnazione; la mera nomina di difensori di fiducia può non essere sufficiente.
  • Il deposito telematico contestuale della nomina dei difensori e dell'atto di impugnazione non sempre sostituisce o prova automaticamente il conferimento di una procura speciale: è preferibile allegare o produrre esplicitamente la procura speciale firmata dal soggetto interessato.
  • La rinuncia personale all'impugnazione da parte del ricorrente è efficace e determina l'inammissibilità del ricorso anche in Cassazione, estinguendo il procedimento di legittimità.
  • La tempestiva comunicazione di rinuncia può portare a una mitigazione della sanzione (Cassa delle Ammende), ma non esclude in generale l'obbligo di pagare le spese processuali e una somma equitativamente determinata, salvo che non emerga responsabilità piena nella causa dell'inammissibilità.
  • In situazioni di cambio di difensori è opportuno che la procura e i relativi atti di delega siano chiaramente prodotti in ordine cronologico e con firma del rappresentato per evitare problemi di ammissibilità.
  • Se si contesta l'inammissibilità per assenza di procura speciale, il rimedio pratico è integrare rapidamente l'atto con la procura firmata e provarne tempestivamente il deposito secondo le regole del processo telematico, ove possibile.

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