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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37427/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza che aveva applicato ad Antonio Russi la pena concordata per il reato di ricettazione, deducendo: 1) mancanza e manifesta illogicita' della motivazione in ordine alla responsabilita' dell'imputato; 2) erronea applicazione della legge penale per la mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita tassativamente l'impugnabilita' della sentenza di applicazione concordata alle ipotesi previste dalla norma, escludendo la possibilita' di ricorrere in Cassazione per lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Inoltre la Corte ha ritenuto l'impugnazione priva di interesse poiche' mirava a ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante gia' valutata come subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute. Per effetto dell'inammissibilita' il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis, codice di procedura penale

    La norma limita espressamente l'impugnabilita' in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena concordata alle ipotesi tassativamente indicate; da cio' deriva l'improcedibilita' dei ricorsi che lamentino, ad esempio, la mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129, cod. proc. pen.

    art. 129 codice di procedura penale

    Richiamato come riferimento alle cause di proscioglimento la cui valutazione non puo' essere impugnata in Cassazione nell'ambito delle limitazioni poste dall'art. 448 c.p.p.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    art. 616 codice di procedura penale

    Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende; la Corte l'ha applicato per disporre il versamento di Euro 3.000 da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena concordata e' impugnabile in Cassazione solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni estranee a quei casi sono inammissibili.
  • Non e' consentito, con il ricorso avverso una pena concordata, chiedere la verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che il motivo rientri nelle ipotesi ammesse dalla norma di cui all'art. 448 co. 2-bis.
  • Un'impugnazione volta ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante gia' giudicata subvalente rispetto ad attenuanti riconosciute puo' essere considerata priva di interesse e quindi inammissibile.
  • L'inammissibilita' del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione contro una pena concordata, verificare se il motivo di impugnazione rientra tra quelli tassativamente previsti: in caso contrario valutare rimedi alternativi o la possibilita' di impugnazioni nei gradi consentiti.

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