Ordinanza n. 2485/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - Della comunicazione di rigetto (All. 1), Decreto Dipartimentale n. 0000360 del 10 marzo 2026, espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento:” La domanda di riconoscimento n. 35081 del 7 febbraio 2024, prot. n. 6182 del 12 febbraio 2024, presentata dalla Sig.ra Marida SCARCELLO, nata il 12 maggio 1996 a Cosenza, è, pertanto, rigettata”; - Di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito all'estero, con conseguente esclusione dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza per le classi di concorso ADEE e ADAA
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dipartimentale recante il rigetto della domanda di riconoscimento del titolo, nonché il preavviso di rigetto e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono censure relative all'inadeguata valutazione della documentazione concernente l'intero iter formativo svolto all'estero, incluso il piano analitico del corso di studi, e dell'esperienza professionale maturata nel settore. È stata inoltre contestata la rilevanza ostativa attribuita all'assenza di natura abilitante del titolo e la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi, ritenuta non sufficientemente rigorosa alla luce della disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori. La ricorrente ha evidenziato anche il pregiudizio derivante dal contratto di insegnamento su sostegno in corso, con scadenza il 30 giugno 2026, e dall'esclusione dalla I fascia delle GPS della Provincia di Palermo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris poiché, a un primo esame, l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo estero e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre rilevato che l'argomento relativo all'assenza di natura abilitante del titolo era già stato risolto dall'Adunanza plenaria n. 18-22/2022 e che le divergenze tra i programmi formativi dovevano essere motivate rigorosamente, anche considerando il diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e la libera circolazione dei lavoratori. Le eventuali differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha valorizzato il contratto di insegnamento su sostegno in essere, con scadenza il 30 giugno 2026. Ha quindi sospeso il diniego, anche ai fini del riesame dell'istanza, con effetti sul provvedimento di esclusione dalla I fascia delle GPS. Ha fissato l'udienza di merito al 3 marzo 2027 e compensato le spese della fase cautelare in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Sussistendo fumus boni iuris e periculum in mora, consente la concessione della tutela cautelare mediante sospensione del provvedimento impugnato.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego; l'ordinanza non definisce specificamente la relativa censura.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero presenta profili di possibile illegittimità quando l'amministrazione non valuti integralmente la documentazione dell'iter formativo, compreso il piano analitico del corso, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- L'assenza di natura abilitante del titolo estero non può essere posta autonomamente a fondamento del diniego quando la relativa questione sia stata già risolta dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata dal giudice.
- Le divergenze tra i programmi formativi esteri e quelli nazionali devono essere motivate in modo rigoroso, tenendo conto degli obiettivi europei di riconoscimento dei titoli professionali, rafforzamento del mercato interno e libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze formative tra gli ordinamenti possono essere colmate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché necessariamente mediante il diniego del riconoscimento.
- La sussistenza di un contratto di insegnamento in corso, con scadenza prossima, può integrare il periculum in mora necessario per sospendere il diniego di riconoscimento e gli effetti dell'esclusione dalla graduatoria.
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