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Ordinanza

Ordinanza n. 3332/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. IV, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellante)

Prevale il privato

La controversia

La persona fisica ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza del TAR Campania e, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Il testo non espone il contenuto dei motivi d'appello né l'oggetto sostanziale della controversia, limitandosi a precisare che le censure formulate richiedono un approfondimento proprio della fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La decisione non contiene una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi d'appello né dispone la sospensione sostanziale dell'efficacia della sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che le censure necessitassero di approfondimento nel merito e che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la rapida fissazione dell'udienza di merito, da calendarizzare nel primo trimestre del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell'udienza di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In appello cautelare, quando i motivi risultano meritevoli di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria e le esigenze prospettate possono essere adeguatamente tutelate attraverso una rapida definizione del merito, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere sostanzialmente l'efficacia della sentenza impugnata.
  • L'accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura strumentale alla prioritaria trattazione del merito e non implica, di per sé, una valutazione definitiva o necessariamente favorevole sulla fondatezza dell'appello.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando ricorrono giustificati motivi, anche in presenza di un accoglimento della domanda cautelare limitato alla sollecita definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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