Ordinanza n. 3/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 6 in data 17 gennaio 2024 del Comune di Montechiarugolo, con la quale, affermata la ricorrenza delle condizioni per l’applicazione del disposto dell’art. 10, comma 2, della L.R. n. 23/2004, è stata ordinata l’immediata sospensione dei lavori ed è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi ed alla irrogazione di una sanzione pecuniaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale di sospensione immediata dei lavori e comunicazione di avvio del procedimento per la restituzione in pristino e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale n. 6 del 17 gennaio 2024, con la quale il Comune ha ritenuto applicabile l'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 23/2004, disponendo la sospensione immediata dei lavori e comunicando l'avvio del procedimento diretto alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi e all'irrogazione di una sanzione pecuniaria. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Il TAR ha rilevato che non risulta recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito, ma ha disposto incombenti istruttori. Ha ordinato al ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di dichiarare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda, comunicare e documentare eventuali fatti o atti sopravvenuti e indicare l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre ordinato al Comune di verificare la completezza della propria difesa, integrarla se necessario e riferire su fatti o atti sopravvenuti, nonché su eventuali circostanze dalle quali possano desumersi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha avvertito che l'inerzia delle parti potrà essere valutata ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a. e, in particolare, che la mancata ottemperanza agli incombenti potrà consentire di desumere la sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
Norma regionale indicata dal Comune quale presupposto per la sospensione dei lavori e per l'avvio del procedimento sanzionatorio e ripristinatorio; il TAR non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso; secondo l'ordinanza, la persistente inerzia del ricorrente dopo specifici incombenti diretti ad accertare la permanenza dell'interesse può manifestare in modo inequivoco il sopravvenuto disinteresse alla decisione.
art. 64 c.p.a.
Il comportamento processuale delle parti può essere valutato ai fini probatori, anche con riguardo alla permanenza dell'interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata attività processuale può essere considerata dal giudice nella valutazione della rinuncia implicita o della sopravvenuta carenza di interesse, secondo quanto richiamato nell'ordinanza.
Massime di principio
- Quando non risulti recentemente compiuta alcuna attività processuale indicativa della permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può disporre specifici incombenti per verificare l'attualità dell'interesse, chiedendo alle parti di riferire e documentare fatti o atti sopravvenuti.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori diretti ad accertare la permanenza dell'interesse può essere valutata, ai sensi degli artt. 64 e 84, comma 4, c.p.a., come comportamento processuale idoneo a manifestare implicitamente ma inequivocabilmente il disinteresse alla definizione del giudizio.
- L'inerzia della parte ricorrente successiva a un'ordinanza istruttoria espressamente finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse può fondare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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