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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10996/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidato)

La controversia

La controversia nasce da un concorso pubblico bandito per l'assunzione di venti dirigenti tecnici nel Servizio ispettivo dell'Autorità. Il candidato si era collocato al 22º posto; alcuni vincitori non avevano preso servizio e uno aveva rinunciato dopo l'accettazione. Nonostante la diffida dell'interessato e una precedente sentenza amministrativa che aveva annullato la decisione dell'Autorità di non scorrere la graduatoria, l'assunzione era avvenuta solo molto più tardi, con decorrenza giuridica ed economica dalla data della stipula del contratto. Il candidato aveva quindi chiesto il risarcimento del danno per la tardiva assunzione, quantificato nelle differenze retributive non percepite. L'Autorità ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione del giudicato amministrativo e delle norme sullo scorrimento, sostenendo che il giudicato aveva imposto l'assunzione ma non la retrodatazione al 1° dicembre 1999 e che, comunque, lo scorrimento sarebbe stato discrezionale quanto al tempo; 2) violazione dell'art. 2043 c.c., assumendo che l'illegittimità dell'atto non bastasse a provare la colpa della P.A. e che il danno non potesse coincidere con le retribuzioni non percepite in mancanza di prestazione lavorativa; 3) censura sulle spese di lite e sul contributo unificato, prospettata come conseguenza dell'accoglimento dei primi due motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in presenza della normativa speciale applicabile al concorso, l'amministrazione non aveva una mera facoltà di scorrimento, ma un obbligo di copertura dei posti mediante chiamata dei candidati utilmente collocati in graduatoria, sicché il diritto all'assunzione sorgeva al momento della rinuncia o mancata presa di servizio dei vincitori originari. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che la fattispecie va ricondotta alla responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., non all'illecito aquiliano, e che la colpa/inimputabilità non poteva essere esclusa invocando la difficoltà interpretativa della disciplina, considerata invece chiara nell'imporre la copertura immediata dei posti. Quanto al danno, ha confermato che, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., il pregiudizio può essere liquidato come mancato guadagno da perdita delle retribuzioni per il periodo di ritardo, con detrazione dell'aliunde perceptum e verifica, anche presuntiva, dell'assenza di occupazione o dell'occupazione a condizioni peggiori. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché meramente condizionato e dipendente dall'accoglimento dei primi due. La ricorrente è stata condannata alle spese. È stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la pretesa erronea interpretazione del giudicato amministrativo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di giudicato interno/formale.

  • art. 8 d.P.R. n. 3/1957

    Disposizione generale sullo scorrimento delle graduatorie, ritenuta derogata dalla normativa speciale applicabile; in via generale attribuisce una facoltà all'amministrazione in caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori.

  • art. 13, comma 6, d.l. n. 67/1997

    copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici

    Norma speciale che imponeva la copertura immediata dei posti dirigenziali e rendeva obbligatorio l'utilizzo della graduatoria per coprire i posti scoperti.

  • art. 9, comma 17, l. n. 415/1998

    Norma speciale richiamata per ribadire il carattere obbligatorio dello scorrimento della graduatoria e la deroga alla disciplina generale.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha chiarito che la fattispecie non è di responsabilità aquiliana bensì di responsabilità da inadempimento.

  • art. 1218 c.c.

    La violazione dell'obbligo di assunzione è stata ricondotta alla responsabilità contrattuale/inadempimento; grava sul debitore la prova che il ritardo o la mancata assunzione derivino da causa a lui non imputabile.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulle spese di lite, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché solo conseguenziale e condizionato.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel terzo motivo sul contributo unificato; la Corte ha escluso il raddoppio per le Amministrazioni dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha affermato che non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando una procedura concorsuale è disciplinata da una normativa speciale che impone la copertura dei posti messi a concorso, la rinuncia o la mancata presa di servizio dei vincitori originari obbliga l'amministrazione a chiamare i candidati utilmente collocati in graduatoria fino alla copertura dei posti, senza margine di discrezionalità sul "quando".
  • In tale ipotesi il diritto all'assunzione del candidato utilmente collocato in graduatoria sorge nel momento in cui si verifica la vacanza del posto per rinuncia, dimissioni o mancata accettazione del vincitore originario.
  • La mancata o tardiva assunzione del candidato utilmente collocato in graduatoria integra responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e non responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; spetta all'amministrazione provare che il ritardo o l'inadempimento siano dipesi da causa a essa non imputabile.
  • La mera difficoltà interpretativa della disciplina non basta, di per sé, a escludere la colpa o l'imputabilità dell'inadempimento quando la norma applicabile risulti chiara nel rendere obbligatoria la copertura del posto.
  • Il danno da tardiva assunzione può essere liquidato come perdita delle retribuzioni non percepite nel periodo di ritardo, con detrazione dell'aliunde perceptum e verifica, anche presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o abbia lavorato a condizioni peggiori.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a prospettare la caducazione dipendente di un capo della sentenza, subordinandola all'accoglimento di altri motivi, è inammissibile se quei motivi principali risultano infondati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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