Cassazione Penale, Ordinanza n. 12202/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il giudice di legittimità ha escluso la possibilità di riqualificare il fatto come rapina di lieve entità, ritenendo corretta la valutazione della Corte di appello sulla gravità concreta della condotta e sul valore del bene sottratto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 4 giugno 2025, censuravano la mancata riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie della rapina di lieve entità, invocando l'applicazione dell'ipotesi ritenuta configurabile alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che la sentenza impugnata aveva negato la riqualificazione valorizzando le modalità particolarmente gravi della condotta posta in essere in concorso dagli imputati e il valore del bene sottratto, indicato in occhiali marca Armani del valore di euro 450.
Norme richiamate
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024
Richiamata come base della richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di rapina di lieve entità, ma ritenuta non decisiva alla luce della concreta gravità della condotta e del valore del bene sottratto.
Massime di principio
- La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di rapina di lieve entità non può essere accolta quando la concreta modalità della condotta e il valore del bene sottratto evidenzino una gravità incompatibile con la lieve entità.
- Ai fini della valutazione sulla lieve entità della rapina, il giudice può legittimamente valorizzare sia le modalità esecutive della condotta sia il valore del bene oggetto di sottrazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in una censura manifestamente infondata della valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
- La concorrente partecipazione degli imputati e la gravità delle modalità della condotta possono escludere la configurabilità di una fattispecie attenuata della rapina.
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