Sentenza n. 11520/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad - Pakistan in ordine alla richiesta di appuntamento per l’avvio delle formalità volte al rilascio del visto di ingresso in Italia, a seguito del rilascio dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino del nulla osta al lavoro subordinato stagionale prot. n. P-AV/L/Q2023/104908.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla richiesta di appuntamento per l'avvio delle formalità relative al rilascio di un visto di ingresso, nonostante il nulla osta al lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad in relazione alla richiesta di appuntamento necessaria per avviare le formalità di rilascio del visto di ingresso in Italia, a seguito del rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato stagionale da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Avellino. Nel corso del giudizio, il TAR aveva ordinato al ricorrente di depositare una procura alle liti dotata dei requisiti formali necessari per poter essere fatta valere nello Stato italiano. Il ricorrente non ha ottemperato all'ordinanza nel termine assegnato, non depositando una procura valida secondo l'ordinamento italiano.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo assorbente l'assenza di una procura alle liti dotata dei requisiti formali necessari per essere fatta valere in Italia e il mancato adempimento all'ordinanza istruttoria o interlocutoria che ne aveva richiesto il deposito. Il giudice non ha esaminato la questione relativa alla legittimità del silenzio dell'Amministrazione. Le spese processuali sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Massime di principio
- La mancata ottemperanza all'ordine del giudice amministrativo di depositare, entro il termine assegnato, una procura alle liti munita dei requisiti formali necessari per essere fatta valere nello Stato italiano comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando l'assenza di una procura processuale validamente utilizzabile in Italia impedisce la valida instaurazione o prosecuzione del giudizio, il giudice può definire la controversia in rito senza esaminare la domanda sostanziale proposta contro il silenzio dell'amministrazione.
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