Sentenza n. 439/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione cautelare 1) del provvedimento -OMISSIS- del 01.07.26, notificato in data 02.07.2026, nelle sole parti in cui è stata disposta, a seguito del provvedimento che ha decretato il transito della ricorrente nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, l’assegnazione presso la sede di servizio “33° Reggimento EW Falzarego di Treviso”; 2) di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione e per quanto necessario, il contratto di lavoro predisposto dalla Amministrazione resistente, nella sola parte relativa all’assegnazione presso il “33° Reggimento EW Falzarego di Treviso”, nonché la determina assunta a seguito della riunione della “competente Commissione sui transiti” (e il relativo verbale della predetta riunione), cui fa riferimento il provvedimento -OMISSIS- del 01.07.26, tra i “rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale della Difesa, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (…)”, nelle sole parti in cui in cui si individua quale nuova sede di servizio della ricorrente il “33° Reggimento EW Falzarego di Treviso”; nonché, per quanto di ragione e per quanto necessario, l’atto di concerto tra il Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile e il vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, non cognito, richiamato dal decreto che ha disposto il transito nei ruoli civili, nella sola ed eventuale parte relativa all’assegnazione della ricorrente presso il “33° Reggimento EW Falzarego di Treviso”. E PER LA CONDANNA della P.A. resistente a disporre l’assegnazione presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dalla ricorrente nella propria memoria/istanza, confermando l’attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, condannare la P.A. resistente alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e all’eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute della ricorrente), secondo i principi e/o le modalità che codesto Ecc.mo Tribunale vorrà indicare e riterrà opportuni, tenuto conto di quanto indicato in corso di narrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di assegnazione della ricorrente, dopo il transito nei ruoli civili, presso il 33° Reggimento EW Falzarego di Treviso, limitatamente alla sede di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già in servizio presso il 3° Reggimento Guastatori di Udine, era stata dichiarata permanentemente non idonea al servizio militare ma reimpiegabile nei ruoli civili, con controindicazione a mansioni comportanti esposizione a situazioni stressanti sul piano psicofisico. Nella domanda di transito del 3 marzo 2026 aveva rappresentato la propria situazione sanitaria, familiare ed economica e chiesto una sede a Udine o nelle zone limitrofe, o comunque la più vicina possibile alla residenza. Il provvedimento del 1° luglio 2026 le ha attribuito il profilo di assistente amministrativo e l’ha assegnata a Treviso, a circa 113 km dalla residenza e dalla precedente sede di servizio, con circa 226 km di percorrenza giornaliera. La ricorrente ha dedotto violazione della l. 241/1990, del d.lgs. 66/2010, del d.P.R. 90/2010 e delle circolari ministeriali del 21 giugno 2011 e del 25 luglio 2023; violazione dell’art. 2087 c.c. e della normativa sulla sicurezza sul lavoro, nonché degli artt. 3, 24, 29, 32 e 97 Cost.; eccesso di potere, carenza di istruttoria e motivazione, violazione della trasparenza e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato che il Ministero avesse escluso l’assegnazione in Friuli Venezia Giulia per assenza di carenze organiche senza documentare le verifiche svolte su uffici e profili compatibili, né valutare adeguatamente le condizioni di salute e le esigenze personali rappresentate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l’assorbente difetto di istruttoria e di motivazione. Il giudizio medico aveva escluso mansioni che comportassero situazioni stressanti sul piano psicofisico; la scelta di una sede distante circa 113 km, con un tragitto quotidiano di circa 226 km, risultava quindi non giustificata e contraddetta dagli stessi elementi istruttori. Inoltre, il provvedimento si limitava ad affermare l’assenza di posti vacanti in Friuli Venezia Giulia senza indicare i dati delle ricerche, né dimostrare che fossero state verificate tutte le possibilità di assegnazione presso uffici regionali o territorialmente più vicini, considerando anche l’ampiezza delle mansioni amministrative e tecniche giudicate compatibili. La scelta non esplicitava profili di interesse pubblico idonei a giustificare il sacrificio della condizione psicofisica della ricorrente; una sede più vicina avrebbe potuto favorire anche il benessere lavorativo e la continuità del servizio. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento limitatamente alla sede assegnata. Ha lasciato impregiudicata la successiva attività amministrativa, da svolgere conformandosi alla motivazione, e non ha accolto la richiesta di condanna a disporre direttamente una specifica assegnazione o a imporre un profilo professionale. Spese compensate; il Ministero deve rimborsare il contributo unificato versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti e dopo averle sentite.
art. 2087 c.c.
4. Tale determinazione è stata impugnata nel presente giudizio, per quanto specificamente attiene alla sede di servizio assegnata dall’Amministrazione, deducendo a sostegno della domanda
La disposizione è indicata tra le norme invocate dalla ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione; l’accoglimento è fondato sul difetto di istruttoria e motivazione.
artt. 3, 24, 29, 32 e 97 Cost.
4. Tale determinazione è stata impugnata nel presente giudizio, per quanto specificamente attiene alla sede di servizio assegnata dall’Amministrazione, deducendo a sostegno della domanda
Le disposizioni costituzionali sono elencate tra le censure della ricorrente, ma la decisione non ne offre un’autonoma interpretazione e accoglie il ricorso per difetto di istruttoria e motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per oscurare le informazioni personali e sanitarie nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La norma concorre a fondare l’ordine di oscuramento dei dati personali e sanitari della ricorrente e delle altre persone citate.
Massime di principio
- Quando un dipendente militare dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare è transitato nei ruoli civili, l’assegnazione della sede deve essere istruita e motivata considerando le limitazioni psicofisiche accertate e le esigenze personali rappresentate, specialmente se la distanza della sede comporta un rilevante aggravio quotidiano.
- La mera affermazione dell’assenza di posti vacanti nella regione richiesta non è sufficiente a motivare l’assegnazione a una sede lontana quando non sono esposti i dati delle verifiche svolte e non risulta accertata l’effettiva indisponibilità di uffici o mansioni compatibili in ambiti territoriali più prossimi.
- L’amministrazione deve rendere verificabile l’istruttoria sulle alternative di sede e di mansione compatibili con il giudizio medico; la scelta che incide significativamente sulla condizione psicofisica dell’interessato richiede l’esplicitazione dei profili di interesse pubblico che giustificano il sacrificio delle esigenze individuali.
- L’annullamento dell’assegnazione per difetto di istruttoria e motivazione non comporta necessariamente che il giudice imponga una specifica sede o un determinato profilo: resta all’amministrazione la successiva scelta provvedimentale, nel rispetto dei criteri indicati nella decisione.
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