Cassazione Penale, Sentenza n. 5465/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Alessi impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione continuata e aggravata, denunciando violazione dell'art. 274 c.p.p. e difetto di motivazione circa le esigenze cautelari. La difesa contestava in particolare: a) il pericolo di inquinamento probatorio, sostenendo che i fatti sono remoti, basati su captazioni e senza indagini per identificare le persone offese; b) il pericolo di recidiva, ritenuto dal Tribunale in base ai presunti rapporti con la criminalità organizzata, censurandone la contraddittorietà rispetto all'annullamento dell'accusa di associazione mafiosa per insufficienza di gravità indiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente applicato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. in relazione all'aggravante di cui all'art. 416‑bis, e che il pericolo di recidiva fosse desumibile dalle modalità ripetute della condotta e dall'interesse della consorteria mafiosa. Ha inoltre chiarito che la mancata configurazione degli indizi per il reato associativo non è in contraddizione con la valutazione del rischio di recidiva connessa a condotte estorsive ripetute. Poiché è sufficiente la sussistenza di uno degli elementi indicati dall'art. 274 c.p.p., l'ulteriore questione dell'inquinamento probatorio è divenuta non decisiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; dispersi gli adempimenti di trasmissione previsti.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Elenca le esigenze cautelari rilevanti (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato): per l'applicazione di una misura cautelare è sufficiente dimostrare almeno una di tali esigenze.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Nei delitti aggravati dall'art. 416‑bis (mafia) opera una presunzione che rafforza la valutazione della necessità della misura cautelare, agevolando la ricostruzione del pericolo di reiterazione.
art. 416‑bis cod. pen.
Norma che sanziona i reati di associazione di tipo mafioso; l'aggravamento collegato al reato mafioso influisce sulla valutazione cautelare e sulle presunzioni di pericolosità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 23, n.1 ter L. 8-8-95 n.332
Previsione formale sulla trasmissione di copie agli organi competenti (adempimento procedurale indicato nella decisione).
art. 94, comma 1‑ter disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento a obblighi amministrativi della cancelleria in esecuzione della decisione (adempimenti di trasmissione/registrazione).
Massime di principio
- Per confermare una misura cautelare è sufficiente la sussistenza di una sola delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p.; quindi l'accertamento del pericolo di recidiva può bastare anche se altri profili risultano dubbi.
- La mancata configurazione di gravi indizi per un reato (es. associazione mafiosa) non impedisce di ritenere sussistenti esigenze cautelari rispetto a reati distinti (es. estorsione) se emergono elementi concreti di ripetizione della condotta o di vincolo con organizzazioni criminali.
- Nei reati con aggravante di tipo mafioso opera una presunzione che rende più agevole la valutazione del pericolo di reiterazione: tali presunzioni possono legittimare misure più afflittive quando la condotta è ripetuta nel tempo a vantaggio della consorteria.
- Le critiche alla motivazione cautelare devono dimostrare una contraddizione o illogicità specifica: la Corte può distinguere tra profili diversi di valutazione (gravità indiziaria per il reato associativo vs. probabilità di reiterazione per il reato estorsivo).
- La remoteness of the facts (antichità dei fatti) o l'assenza di identificazione immediata delle persone offese non sono di per sé dispositivi rispetto al pericolo di inquinamento probatorio; occorre valutare concretezza e collegamento probatorio tra condotta e rischio di alterazione delle prove.
- In sede di impugnazione è strategico contestare puntualmente la motivazione su ciascun profilo richiesto dall'art. 274 c.p.p.; se il giudice ha fondato la misura su un profilo solido (es. recidiva) il ricorso sarà difficilmente favorevole.
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