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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29089/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi di ricorso: (1) violazione di legge per omessa comunicazione al difensore di fiducia, avv. Rosario Fiore, delle conclusioni scritte del Procuratore generale ai sensi dell'art. 23-bis (normativa emergenziale sul contraddittorio cartolare), essendosi le conclusioni trasmesse solo all'avv. di ufficio precedentemente nominato; la difesa ha dedotto che la Corte d'appello avrebbe dovuto rinviare l'udienza per regolarizzare il contraddittorio; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, con particolare censura sull'aumento applicato ai sensi dell'art. 81 c.p., ritenuto parametrato in misura superiore rispetto alla percentuale minima prevista.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha qualificato l'omessa comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale al difensore di fiducia come violazione del contraddittorio cartolare e come nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello competente, assorbendo i restanti motivi di ricorso. Il provvedimento reca la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per riesame.

Norme richiamate

  • art. 23-bis (legge di conversione 18/12/2020, n.176, norme per i giudizi di appello nel periodo emergenziale)

    «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello ... La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ... ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della Corte di appello»

    La norma impone un obbligo di comunicazione tempestiva e formale delle conclusioni scritte del P.G. a tutti i difensori; la sua violazione integra una lesione del contraddittorio cartolare in appello.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La Corte ha qualificato la violazione della comunicazione prevista dall'art. 23-bis come nullità generale a regime intermedio richiamabile nel grado successivo, con conseguente annullamento della decisione e rinvio.

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevato dal ricorrente in relazione alla dosimetria, richiede motivazione adeguata se il giudice applica un aumento della pena; la Cassazione non ha deciso sul punto perchè ha annullato per vizio procedurale e ha assorbito il motivo, rimettendo la valutazione alla Corte d'appello in sede di nuovo esame.

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato dichiarato colpevole in primo grado (reato continuato), contestato e confermato in appello prima dell'annullamento.

Massime di principio

  • In appello, durante il periodo emergenziale regolato dall'art. 23-bis, la cancelleria deve trasmettere le conclusioni scritte del P.G. a tutti i difensori nominati: l'omissione configura una nullità rilevante del contraddittorio cartolare.
  • La violazione della comunicazione a uno solo dei difensori di fiducia non è sanata dalla presenza o dall'avvicendamento dell'altro difensore: i diritti processuali di ciascun difensore devono essere tutelati separatamente.
  • La nullità derivante dall'omessa comunicazione ai sensi di art. 23-bis è una nullità generale a regime intermedio (art. 178 c.p.p.) e può essere dedotta nel grado successivo, con possibile annullamento e rinvio.
  • Se il giudice annulla per vizio procedurale che colpisce il contraddittorio, i rilievi di merito (es. sulla dosimetria della pena) possono risultare assorbiti e devono essere riesaminati dalla Corte adita dopo la regolarizzazione del contraddittorio.
  • In casi analoghi, il difensore deve verificare formalmente di aver ricevuto le comunicazioni della cancelleria e, in caso di omissione, sollevare tempestivamente la questione perché può determinare l'annullamento della sentenza impugnata.

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