Ordinanza n. 740/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto di rigetto della domanda di emersione del lavoratore irregolare presentata ai sensi del Decreto 19 Maggio 2020 n. 34, art. 103 comma 1, prot. n. P-CE/L/N/2020/106464 EM DOM_2020 adottato in data 17.01.2022, e notificato al lavoratore in data 06.10.2022, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta sulla scorta del parere non favorevole all’accoglimento espresso dall’ Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta ha rigettato la domanda di emersione del lavoro irregolare, adottato sulla base del parere non favorevole dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, chiedendone la sospensione cautelare. Nella fase cautelare ha allegato che la presentazione dell’istanza non avrebbe potuto avvenire prima della fissazione del click day, indicata nel 21 marzo 2024, e ha prodotto elementi diretti a dimostrare la continuità dell’attività lavorativa e la propria adeguata capacità reddituale, rilevante ai fini della permanenza sul territorio nazionale. Il giudice ha dato atto che restano da approfondire, nel merito, le questioni relative alla rilevanza del tempo intercorso tra la cessazione dell’efficacia del precedente titolo e la presentazione dell’istanza di conversione, nonché all’eventuale sussistenza di rigidi requisiti reddituali in capo al datore di lavoro.
La decisione
Il TAR, all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela interinale. In particolare, ha attribuito rilievo alla dedotta impossibilità di presentare l’istanza prima della fissazione del click day, agli elementi probatori relativi alla continuativa attività lavorativa e all’adeguata capacità reddituale del ricorrente, nonché alla circostanza che il medesimo svolgesse da lungo tempo un’attività lavorativa percependo redditi idonei alla permanenza nel territorio nazionale. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del decreto di rigetto, rinviando la trattazione di merito all’udienza pubblica del 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34
Decreto di rigetto della domanda di emersione del lavoratore irregolare presentata ai sensi del Decreto 19 Maggio 2020 n. 34, art. 103 comma 1
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di emersione oggetto del provvedimento impugnato; l’ordinanza non definisce nel merito la portata dei requisiti applicabili.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
È la norma processuale posta a fondamento della valutazione e della concessione della tutela cautelare.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può sospendere il diniego di una domanda di emersione quando, pur restando da approfondire nel merito la rilevanza del tempo intercorso tra la cessazione del precedente titolo e la presentazione dell’istanza e l’eventuale sussistenza di requisiti reddituali del datore di lavoro, emergano elementi plausibili circa l’impossibilità di presentare tempestivamente l’istanza per la data del click day, la continuità dell’attività lavorativa e l’adeguata capacità reddituale del lavoratore.
- Nella valutazione cautelare di un diniego in materia di emersione possono assumere rilievo la protratta attività lavorativa dello straniero e la percezione di redditi idonei alla permanenza sul territorio nazionale, quali elementi da ponderare insieme agli ulteriori requisiti normativi.
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