Ordinanza n. 1548/2026 - Venezia, Sezione 2
per la correzione dell’ordinanza n. 328 dell’8 giugno 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso numero di registro generale 902 del 2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del trasferimento temporaneo richiesto ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001; oggetto immediato dell’ordinanza è la correzione dell’ordinanza cautelare quanto alla distrazione delle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio principale il ricorrente aveva impugnato il diniego del trasferimento temporaneo richiesto in applicazione dei benefici previsti dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Con ordinanza n. 328 dell’8 giugno 2026 il TAR aveva accolto la domanda cautelare e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori. Il ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale, chiedendo che fosse esplicitato che le spese dovevano essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L’istanza si fondava sull’omessa pronuncia, nel dispositivo dell’ordinanza cautelare, sulla specifica richiesta di distrazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione. Ha ritenuto che l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese costituisse errore materiale emendabile mediante il procedimento previsto dall’art. 86 c.p.a., richiamando il principio secondo cui, quando nel corso del giudizio sia stata formulata una specifica richiesta di distrazione, il difensore è legittimato a proporre il procedimento di correzione. Il dispositivo dell’ordinanza n. 328/2026 è stato quindi integrato aggiungendo, dopo la condanna dell’amministrazione al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori, la clausola “con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario”. È stata inoltre ordinata alla Segreteria l’annotazione della correzione ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali
Il procedimento di correzione consente di integrare il provvedimento quando sia stata omessa la pronuncia su una specifica istanza di distrazione delle spese; il difensore che abbia formulato tale richiesta è legittimato ad attivarlo.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone l’annotazione della correzione da parte della Segreteria sul provvedimento corretto.
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Prevede il beneficio del trasferimento temporaneo richiesto dal ricorrente nel giudizio principale; la presente ordinanza non esamina nel merito i presupposti del beneficio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, la base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia su una specifica istanza di distrazione delle spese può essere emendata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall’art. 86 c.p.a., senza necessità di una nuova decisione sul merito della controversia.
- Il difensore che abbia formulato nel corso del giudizio una specifica richiesta di distrazione delle spese è legittimato a proporre il relativo procedimento di correzione.
- La correzione può integrare il dispositivo relativo alla condanna alle spese mediante l’annotazione della distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →