Cassazione Penale, Sentenza n. 15652/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela rispetto al reato di furto di energia elettrica (artt. 624 e 625, n.2 e n.7 c.p.), escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p. sul presupposto che l'energia elettrica, misurata tramite contatore e corrisposta dietro pagamento, avrebbe perso la connotazione di bene destinato a pubblico servizio. Il Procuratore generale denunciava la erronea applicazione della legge e sosteneva che l'energia elettrica conserva natura pubblicistica anche quando alimenta utenze private e viene misurata/pagata, sicché l'aggravante doveva essere riconosciuta e il reato procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che l'energia elettrica è bene destinato a pubblico servizio (richiamando più normative che qualificano l'approvvigionamento energetico come servizio pubblico essenziale) e che il pagamento sulla base della misurazione non elimina la natura pubblicistica del servizio. Ha inoltre precisato che la manomissione del contatore costituisce la violenza sulle cose rilevante ai fini dell'aggravante contestata. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa composizione. La Corte ha inoltre richiamato la modifica normativa (legge 9 agosto 2024, n.114) sul regime di impugnabilità delle sentenze di proscioglimento, precisando la corretta modalità di rinvio alla luce del vigente regime impugnatorio.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Disciplina il reato di furto; il bene sottratto nel caso concreto è l'energia elettrica e la norma configura il tipo di reato contestato.
Codice penale, art. 625, n.7
Aggravante che opera quando il fatto è commesso su cosa destinata a pubblico servizio o pubblica utilità; la Corte ha interpretato che l'energia elettrica rientra in tale categoria anche se erogata tramite contratto e misurata da contatore.
Legge n. 146 del 1990
Richiamata dalla Corte come fonte che qualifica l'approvvigionamento di energie come servizio pubblico essenziale, a conferma della connotazione pubblicistica dell'energia elettrica.
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994
Citata quale fonte normativa di regolazione del settore energetico che contribuisce a fondare la natura pubblicistica del servizio.
Legge n. 481 del 1995
Istitutiva dell'Autorità per l'energia e il gas; richiamata per sottolineare la disciplina pubblicistica e regolatoria che caratterizza la fornitura di energia.
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (modifica art. 593 c.p.p.)
"il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2"
La Corte ha rilevato che il nuovo regime impugnatorio era già vigente al momento della sentenza impugnata e ha precisato che, in assenza di diversa disciplina transitoria, il regime applicabile è quello vigente alla pronuncia; ha altresì chiarito le conseguenze sul rimedio esperibile dal pubblico ministero (ricorso per cassazione) e sulla sede del rinvio.
Codice di procedura penale, art. 569, comma 4
Norma richiamata in relazione alle modalità di rinvio in caso di ricorso immediato per cassazione; la Corte ha spiegato che, per il caso concreto e alla luce del regime impugnatorio, il rinvio deve essere disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'energia elettrica è da considerarsi bene destinato a pubblico servizio anche quando è fornita a utenti privati tramite contratto e misurata da contatore: il pagamento non elimina la natura pubblicistica del servizio.
- Quando il bene sottratto è destinato a pubblico servizio opera l'aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p.; la sua sussistenza rende il reato procedibile d'ufficio e quindi non assoggettato alla necessità della querela per la procedibilità.
- La manomissione del contatore può integrare la violenza sulle cose rilevante per la qualificazione dell'aggravante (violenza consistita nella manomissione del misuratore).
- In contestazioni di furto di energia, non è sufficiente argomentare che il consumo è misurato e pagato per escludere la natura pubblicistica: occorre valutare la disciplina regolatoria e gli aspetti di interesse pubblico (tariffe regolate, criteri di accesso, organi regolatori).
- Sul piano processuale, va sempre verificato il regime di impugnabilità vigente alla data della pronuncia impugnata (principio tempus regit actum): modifiche intervenute possono incidere sui rimedi esperibili e sull'ufficio cui disporre il rinvio in caso di annullamento.
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