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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10216/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal soggetto destinatario dell'ordinanza del 26/09/2024 del Tribunale di sorveglianza di Genova. La Corte non esamina il merito del provvedimento impugnato, perché rileva un vizio formale radicale dell'impugnazione: il ricorso era stato sottoscritto personalmente dalla parte, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103/2017, che impongono che il ricorso per cassazione sia comunque sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore cassazionista, requisito ritenuto obbligatorio a pena di inammissibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    È richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato, non potendo essere validamente proposto personalmente dalla parte nel caso esaminato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce, nel testo applicabile, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    È indicato come norma che ha modificato il regime di sottoscrizione del ricorso per cassazione, rafforzando il requisito della difesa tecnica abilitata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È la base normativa per la declaratoria di inammissibilità e per la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 616 c.p.p.

    Non è espressamente citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione quando la legge lo richiede; la proposizione personale dell'impugnazione determina l'inammissibilità.
  • Il controllo preliminare della Corte sulla regolare instaurazione del giudizio di legittimità può assorbire ogni esame del merito quando manca un requisito essenziale di forma dell'impugnazione.
  • In assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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