Cassazione Penale, Ordinanza n. 10216/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dal soggetto destinatario dell'ordinanza del 26/09/2024 del Tribunale di sorveglianza di Genova. La Corte non esamina il merito del provvedimento impugnato, perché rileva un vizio formale radicale dell'impugnazione: il ricorso era stato sottoscritto personalmente dalla parte, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103/2017, che impongono che il ricorso per cassazione sia comunque sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore cassazionista, requisito ritenuto obbligatorio a pena di inammissibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 571, comma 1, c.p.p.
È richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore abilitato, non potendo essere validamente proposto personalmente dalla parte nel caso esaminato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
Stabilisce, nel testo applicabile, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
È indicato come norma che ha modificato il regime di sottoscrizione del ricorso per cassazione, rafforzando il requisito della difesa tecnica abilitata.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
È la base normativa per la declaratoria di inammissibilità e per la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 616 c.p.p.
Non è espressamente citato nel testo fornito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione quando la legge lo richiede; la proposizione personale dell'impugnazione determina l'inammissibilità.
- Il controllo preliminare della Corte sulla regolare instaurazione del giudizio di legittimità può assorbire ogni esame del merito quando manca un requisito essenziale di forma dell'impugnazione.
- In assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10095/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10096/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10097/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10098/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10099/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10100/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →