Sentenza n. 235/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero al pagamento di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. La pronuncia aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico nel quale la ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento complessivo di € 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 novembre 2024 e l'Amministrazione non aveva provveduto spontaneamente alla sua esecuzione. La ricorrente ha dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l'attivazione della Carta con accredito della somma dovuta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione quale titolo esecutivo e risultava decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di € 2.000,00. Ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'incarico. Il commissario dovrà, se necessario, stanziare la somma in bilancio e svolgere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre contributo unificato eventualmente versato, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri esercitati dal TAR per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto requisito sussistente nel caso concreto.
art. 479 c.p.c.
La notificazione della sentenza presso il domicilio digitale dell'Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato l'art. 479 c.p.c., stabilendo che le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto dalla ricorrente è stato utilizzato per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione degli obblighi imposti a una pubblica amministrazione da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- La notificazione del provvedimento giurisdizionale presso il domicilio digitale della pubblica amministrazione è idonea a portare il titolo esecutivo nella disponibilità dell'Amministrazione; le copie conformi dei provvedimenti costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
- Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, l'inerzia della pubblica amministrazione legittima l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione della condanna.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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