Sentenza n. 4144/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma in data 3 giugno 2025, protocollo n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego delle misure di accoglienza, consistente nell’inserimento del richiedente in un elenco in attesa della disponibilità di posti nelle strutture della provincia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione della Prefettura di Roma con cui, pur comunicandogli l’inserimento nell’elenco dei richiedenti misure di accoglienza, l’amministrazione aveva subordinato la soddisfazione della domanda alla futura disponibilità di posti nelle strutture della provincia. Era stata proposta anche istanza cautelare, respinta con ordinanza non appellata. Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha comunicato di avere inserito il ricorrente in un centro di accoglienza straordinaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’inserimento del ricorrente in un centro di accoglienza straordinaria ha infatti comportato il conseguimento del bene della vita perseguito, sebbene per una via diversa dalla rimozione del provvedimento impugnato. Non residuava pertanto un interesse attuale all’annullamento dell’atto. Il riferimento alla precedente giurisprudenza del TAR Lazio è meramente incidentale e non viene sviluppato come autonoma ragione decisoria. Le spese sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La norma non è espressamente citata nel testo, ma costituisce il riferimento normativo tipico per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la decisione si fonda sul venir meno dell’interesse attuale all’annullamento dopo il conseguimento del bene della vita.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per l’annullamento diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, il ricorrente consegue il bene della vita perseguito, anche se ciò avviene per una via diversa dalla rimozione dell’atto impugnato, purché non residui un interesse attuale alla decisione demolitoria.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata con riferimento all’utilità concreta e attuale che il ricorrente può ottenere dalla pronuncia di annullamento: se tale utilità è ormai integralmente conseguita, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio viene definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
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