Ordinanza n. 1224/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto datato 27 novembre 2025, firmato dal Vice Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con cui si è inteso respingere l'istanza presentata dal ricorrente per ottenere provvedimento di assegnazione temporanea, notificato il 15 gennaio 2026; di ogni altro atto antecedente, conseguente, comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego dell'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 27 novembre 2025, notificato il 15 gennaio 2026, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto la sua istanza di assegnazione temporanea. Il diniego non contestava la sussistenza dei requisiti soggettivi, ma si fondava su ragioni oggettive: la grave carenza di personale nel ruolo degli ispettori presso la Questura di Roma, indicata nella misura del 44,5%; la valutazione secondo cui le necessità personali del ricorrente non sarebbero prevalenti rispetto alle esigenze di servizio; il preminente ruolo o funzione degli appartenenti ai Corpi di Polizia; la qualificazione del beneficio previsto dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001 come interesse legittimo e non come diritto incondizionato. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità del diniego per genericità e mancata concreta valutazione delle proprie esigenze familiari e della disponibilità di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva presso altra Questura. Ha evidenziato la nascita del figlio, il lavoro e la residenza della coniuge nel Comune di dimora familiare, la sintomatologia depressiva post partum della coniuge documentata da relazione psicologica, l'assenza di supporto della famiglia di origine e la disponibilità del posto presso la sede richiesta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività del diniego ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni juris perché le motivazioni dell'Amministrazione apparivano prima facie generiche, non ancorate a valutazioni concrete e riconducibili a clausole di stile, inidonee a integrare i casi e le esigenze eccezionali richiesti dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Il giudice ha inoltre rilevato che il ricorrente possedeva i requisiti previsti dalla norma e che l'Amministrazione non aveva adeguatamente ponderato le specifiche esigenze familiari, anche alla luce della situazione psicologica della coniuge, dell'assenza di sostegni familiari e della disponibilità di un posto vacante corrispondente. Ritenuto sussistente anche il periculum in mora, il TAR ha ordinato il riesame della posizione, senza disporre direttamente l'assegnazione. Le spese sono state compensate tra le parti ed è stata fissata una successiva camera di consiglio per la verifica cautelare.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
casi ed esigenze eccezionali
La disposizione richiede che il diniego dell'assegnazione temporanea sia fondato su ragioni concrete e specifiche riconducibili a casi ed esigenze eccezionali; motivazioni generiche o meramente stereotipate non sono sufficienti.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale e per la valutazione dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo all'assegnazione temporanea prevista dall'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il diniego deve confrontarsi concretamente con le esigenze familiari rappresentate dall'istante e con la situazione organizzativa della sede di servizio; il mero richiamo alla carenza di personale, alla prevalenza delle esigenze di servizio, al ruolo degli appartenenti ai Corpi di Polizia o alla natura non incondizionata del beneficio non è sufficiente se formulato in modo generico e stereotipato.
- Quando il dipendente dimostra la sussistenza dei requisiti normativi per l'assegnazione temporanea, l'Amministrazione deve motivare specificamente perché le esigenze di servizio assumano carattere eccezionale e prevalgano sulle esigenze familiari, valutando gli elementi concreti del caso, inclusa l'eventuale disponibilità di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva.
- In sede cautelare, la motivazione generica del diniego e la mancata concreta ponderazione tra esigenze familiari e esigenze organizzative possono integrare il fumus boni juris; ove sussista anche il periculum in mora, è legittimo sospendere il provvedimento ai soli fini del riesame, senza sostituire l'Amministrazione nella decisione sull'assegnazione.
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