Ordinanza n. 105/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura di gara indetta da AMIU Puglia S.p.A. per l’affidamento del servizio di raccolta selettiva e trasporto degli imballaggi in cartone (EER 15.01.01) e di raccolta congiunta e trasporto di carta e cartone (EER 20.01.01) nel Comune di Bari (CIG B/AAF4E25A- ID Tuttogare 3412), in favore della società Raccolgo S.r.l., comunicato in data 4.2.2026, prot. AMIU spa Puglia- AMIU 2026-UOOO3050 del 4.2.2026; b) degli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi inclusi, per quanto di interesse, i verbali di gara, le valutazioni della Commissione giudicatrice, l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, ogni atto della procedura incidente sull’esito finale. nonché di ogni altro atto ad essi presupposto e/o connesso e/o consequenziale, sebbene non conosciuto (donde la riserva di eventuali motivi aggiunti), ivi inclusi – nei limiti dell’interesse –, l’eventuale relazione del RUP sulla proposta di aggiudicazione e gli esiti dei controlli ex art. 99, Dlgs. n. 36/23 NONCHÉ per l’accertamento e la declaratoria della illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e per la condanna (i) a risarcire il danno cagionato alla società ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e consequenziale affidamento a Recuperi Pugliesi s.r.l. del servizio in questione; (ii) a disporre il subentro della ricorrente nel contratto, ove stipulato, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta e trasporto di carta e cartone in favore della società aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara, chiedendone la sospensione cautelare, l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro, ovvero il risarcimento per equivalente. In sede cautelare ha dedotto: 1) l’esistenza di un conflitto di interessi in capo alla dipendente della stazione appaltante che aveva svolto il ruolo di RUP e di componente della commissione giudicatrice, in ragione della sua pregressa attività di progettazione svolta tramite una società operante nel settore e del possibile collegamento con il soggetto che avrebbe predisposto il progetto dell’aggiudicataria; 2) l’errata valutazione delle componenti dell’offerta tecnica; 3) l’omessa verifica di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di sufficiente fumus boni iuris e per la prevalenza dell’interesse alla continuità del servizio già avviato dall’aggiudicataria. Quanto al conflitto di interessi, ha rilevato che non risultavano contatti diretti tra la dipendente, già impiegata dalla stazione appaltante e in precedenza cofondatrice di una società di progettazione, e la società che avrebbe predisposto il progetto dell’aggiudicataria; non emergevano inoltre rapporti significativi con l’aggiudicataria. La censura è stata ritenuta ulteriormente indebolita dalla tassatività delle cause di incompatibilità previste dall’art. 93, comma 5, del d.lgs. 36/2023 e dall’art. 7 del d.P.R. 62/2013, nonché dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che pone a carico di chi invoca il conflitto la prova di una minaccia percepita all’imparzialità fondata su presupposti specifici e documentati e riferita a interessi effettivi. Quanto all’asserito vantaggio competitivo dell’aggiudicataria, il TAR ha osservato che la ricorrente aveva ottenuto un punteggio tecnico superiore, pari a 79,01 punti contro i 72,96 dell’aggiudicataria. Infine, ha qualificato come discrezionale la scelta della stazione appaltante di procedere o meno alla verifica facoltativa di anomalia dell’offerta. L’udienza pubblica per il merito è stata fissata al 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale proposta nel giudizio amministrativo.
art. 93, comma 5, d.lgs. 36/2023
Le cause di incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice sono state considerate tassative; in assenza di una specifica causa prevista dalla disposizione, la censura di incompatibilità non ha trovato sufficiente fondamento cautelare.
art. 16, comma 2, d.lgs. 36/2023
In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro
Chi deduce il conflitto di interessi deve fornire una prova specifica e documentata della minaccia all’imparzialità, riferita a interessi effettivi e concretamente rilevanti.
art. 7 d.P.R. 62/2013
È richiamato insieme all’art. 93, comma 5, d.lgs. 36/2023 nell’ambito della disciplina delle incompatibilità e del conflitto di interessi.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Sono stati invocati dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 124 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per il subentro nel contratto o, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la deduzione di un conflitto di interessi del RUP o del componente della commissione giudicatrice richiede elementi specifici e documentati, idonei a dimostrare una concreta minaccia all’imparzialità collegata a interessi effettivi; il mero svolgimento di pregresse attività professionali nel medesimo settore non è sufficiente in assenza di rapporti significativi o contatti diretti con l’aggiudicatario o con i soggetti che ne hanno predisposto l’offerta.
- Le cause di incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice previste dalla disciplina applicabile sono considerate tassative, sicché non ogni situazione astrattamente idonea a suscitare un dubbio sull’imparzialità determina automaticamente l’incompatibilità.
- L’assenza di un indebito vantaggio competitivo può essere ragionevolmente desunta, in sede cautelare, anche dal fatto che il concorrente ricorrente abbia conseguito un punteggio tecnico superiore a quello dell’aggiudicatario, quando tale dato contraddica la prospettazione di una preferenza tecnica indebita.
- La scelta della stazione appaltante di effettuare una verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa e non è censurabile, in assenza di elementi che evidenzino l’irragionevolezza o l’illegittimità della decisione omissiva.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, l’esigenza di assicurare la continuità di un servizio già avviato può prevalere sull’interesse del concorrente non aggiudicatario alla sospensione dell’aggiudicazione, quando il ricorso non presenti un fumus boni iuris sufficiente.
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