Cassazione Civile, Ordinanza n. 19352/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, richiesto in via monitoria da una docente, di euro 33.238,80 a titolo di indennità spettante al vicario del dirigente scolastico/reggente per più anni scolastici. Il Tribunale di Bergamo aveva accolto l'opposizione del Ministero al decreto ingiuntivo. In appello la docente aveva insistito per il riconoscimento del credito, invocando anche il principio di non contestazione e un preteso riconoscimento del debito da parte del dirigente scolastico. La Corte d'appello ha però escluso il diritto all'indennità ritenendo che l'art. 69 del CCNL scuola si applichi solo quando il docente sostituisce il capo di istituto 'a tutti gli effetti' per assenza o impedimento, non quando il dirigente sia presente ma, essendo reggente in altra scuola, deleghi al docente compiti di collaborazione e sostituzione limitata. Ha inoltre negato efficacia a documenti e conteggi sottoscritti dal dirigente come riconoscimento di debito. Nel ricorso per cassazione la docente ha dedotto: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e omessa pronuncia, sostenendo che il giudice di merito avrebbe deciso su un'interpretazione non prospettata e senza contraddittorio; 2) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di pagamento quanto meno per i periodi di sostituzione piena superiori a 15 giorni; 3) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali nell'interpretazione dell'art. 69 CCNL scuola; 4) violazione degli artt. 1988 c.c., 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere svalutato le dichiarazioni del dirigente scolastico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'interpretazione della norma collettiva rientra nello iura novit curia e, comunque, la Corte territoriale aveva deciso nel merito escludendo in radice l'applicabilità dell'art. 69 CCNL alla fattispecie; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, aderendo a un precedente orientamento secondo cui l'art. 69 CCNL scuola configura un'unica figura di vicario chiamato a sostituire il capo di istituto nella pienezza delle funzioni solo in caso di assenza o impedimento, distinguendola dalla mera delega di compiti ex art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001, compensata con fondi accessori e non con l'indennità di reggenza. È stato quindi affermato che, nel caso di docente incaricato di compiti di collaborazione con un dirigente reggente presente ma impegnato altrove, manca il presupposto della sostituzione 'a tutti gli effetti'. Il quarto motivo è stato parimenti respinto perché la Corte d'appello ha accertato in fatto che i documenti prodotti erano meri conteggi privi di riconoscimento di debito e, in ogni caso, il dirigente scolastico non aveva potere di disporre di un credito gravante sul bilancio ministeriale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la limitata costituzione del Ministero; è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma i vizi dedotti sono stati ritenuti insussistenti.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stato violato, poiché la questione interpretativa poteva essere esaminata dal giudice e la decisione di merito ha comunque escluso il diritto azionato.
art. 101 c.p.c.
La dedotta violazione del contraddittorio è stata ritenuta non decisiva.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove e dei documenti; la censura è stata respinta.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte ha confermato l'accertamento di merito.
art. 1362 c.c. e ss.
I criteri ermeneutici contrattuali non sono stati violati: l'art. 69 CCNL va interpretato in modo sistematico e unitario.
art. 1988 c.c.
Il preteso riconoscimento di debito è stato escluso in fatto; i documenti prodotti erano meri conteggi.
art. 2729 c.c.
Non vi erano elementi idonei a fondare una presunzione di riconoscimento del debito.
art. 69 CCNL 4/08/1995
La norma attribuisce l'indennità solo al docente vicario che sostituisce a tutti gli effetti il capo di istituto in caso di assenza o impedimento; non copre la mera delega di compiti al docente collaboratore del dirigente reggente.
art. 142 CCNL 24/07/2003
Conferma la perdurante applicazione dell'art. 69 CCNL ai soli fini dell'importo dell'indennità di direzione e di reggenza.
art. 146 CCNL 29/11/2007
comma 1, lett. g) punto 7
Ribadisce che l'art. 69 continua ad applicarsi nel comparto scuola ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, direzione e reggenza.
art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001
Disciplina la delega di specifici compiti ai docenti da parte del dirigente; tale delega non equivale a funzioni vicarie né a mansioni superiori.
art. 14, comma 22, d.l. 95/2012
Norma di interpretazione autentica: la delega di compiti ai docenti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche se vi sia esonero o semiesonero.
art. 88, comma 2, lett. f), CCNL personale scolastico
La retribuzione del docente delegato resta eventualmente a carico dei fondi per la remunerazione accessoria dell'istituzione scolastica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza delle condizioni per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- L'indennità di reggenza o di funzioni superiori nel comparto scuola spetta solo quando il docente sia incaricato di sostituire il capo di istituto nella totalità e pienezza delle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento in senso proprio del titolare.
- La mera delega di compiti o la collaborazione con un dirigente scolastico presente ma impegnato in altra sede non integra sostituzione 'a tutti gli effetti' né dà diritto all'indennità prevista per la vicariazione/reggenza.
- L'articolazione contrattuale in commi diversi va letta unitariamente: i requisiti della sostituzione piena e dell'assenza o impedimento del dirigente valgono per entrambe le ipotesi contemplate dalla norma, non essendo consentita un'interpretazione atomistica che ampli indebitamente l'area dell'indennità.
- Il riconoscimento di un debito a carico dell'amministrazione non può desumersi da meri conteggi o attestazioni prive di chiara volontà negoziale, soprattutto quando il soggetto che le sottoscrive non ha il potere di disporre del credito gravante sul bilancio dell'ente pubblico.
- In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di merito che escluda in fatto la natura confessoria o ricognitiva di documenti prodotti, se tale valutazione è sorretta da motivazione non contraddittoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19257/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19263/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19267/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19273/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19278/2023 del 07/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 7 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19287/2023 del 07/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →