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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28933/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore idrico)

La controversia

Una società che gestisce il servizio idrico ha impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato non dovuti diversi importi fatturati per consumi d'acqua, ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente valorizzato il passaggio di aria nelle tubazioni e ritenuto inattendibili le letture del contatore nonostante la CTU avesse accertato il funzionamento dei misuratori entro i limiti di tolleranza previsti dal regolamento del servizio idrico integrato e dalla Carta dei servizi. La ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione del regolamento del servizio idrico integrato, motivazione apparente e contraddittoria, sostenendo che la Corte d'appello aveva applicato la disciplina prevista solo per i casi di malfunzionamento, scostamento oltre il 5% o blocco del misuratore, ipotesi non accertate. La resistente ha difeso la decisione di merito che aveva ritenuto non attendibili i consumi fatturati e aveva ordinato una riliquidazione sulla base dei consumi storici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondati i motivi sul punto decisivo della motivazione della sentenza d'appello. Ha censurato la Corte territoriale per aver ritenuto, senza adeguata spiegazione, che i consumi registrati dal contatore fossero inattendibili e che fosse rilevante il passaggio di aria, nonostante la CTU e il primo giudice avessero accertato il funzionamento del misuratore entro la tolleranza consentita. Ha quindi cassato in relazione la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura per l'asserita erronea valutazione della prova tecnica e delle risultanze di causa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare la violazione del regolamento del servizio idrico integrato.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per denunciare la motivazione apparente o contraddittoria della sentenza impugnata.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente/inesistente della sentenza d'appello.

  • art. B35.1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato

    La Corte richiama la disciplina che prevede conseguenze specifiche solo in caso di malfunzionamento, scostamento oltre il 5% o blocco del misuratore.

  • art. 6 della Carta dei Servizi

    Richiamato come parametro che considera funzionante il contatore se le indicazioni rientrano nella tolleranza del 5% in più o in meno.

  • D.M. 1° agosto 1996

    Richiamato nel giudizio di merito in tema di quota fissa applicabile alla fornitura.

  • D.lgs. 22/2007

    Richiamato nel giudizio di merito per i limiti di tolleranza delle misurazioni del contatore.

  • Cip n. 45/1974

    Richiamato nel giudizio di merito come parametro per la determinazione della quota fissa.

Massime di principio

  • Quando una consulenza tecnica accerta il funzionamento del misuratore entro i limiti di tolleranza previsti dalla disciplina applicabile, il giudice di merito non può discostarsene in modo apodittico senza spiegare perché i consumi registrati debbano ritenersi inattendibili.
  • La motivazione è apparente, e quindi viziata, se la sentenza afferma l'inattendibilità delle letture di un contatore funzionante senza confrontarsi con gli esiti della CTU e con le regole tecniche che fissano la tolleranza di misurazione.
  • Le conseguenze previste dalla regolazione del servizio idrico per malfunzionamento, scostamento oltre soglia o blocco del misuratore non possono essere applicate in assenza dell'accertamento di tali presupposti fattuali.
  • In presenza di un accertamento tecnico non contestato sul corretto funzionamento del contatore, il giudice deve indicare specifiche ragioni logiche e probatorie per eventualmente escludere la rilevanza delle letture ai fini del corrispettivo dovuto.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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