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Sentenza

Sentenza n. 818/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del verbale in data 2/2/2026 della II Sottocommissione presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, per l'esame di avvocato sessione 2025, contenente valutazione dell'elaborato della ricorrente (busta -OMISSIS-), con assegnazione di voto insufficiente (pari a -OMISSIS-), e degli atti che hanno conseguentemente non ammesso -OMISSIS- alle prove orali dell'esame di avvocato per la sessione 2025, ivi compresa la comunicazione n° 6 di non ammissione alla prova orale, pubblicata in data 8/4/26 nell'area riservata della ricorrente sul portale del Ministero della Giustizia - Esame di stato per l'esercizio della Professione di Avvocato, nonché il (non conosciuto) elenco dei candidati ammessi alle prove orali, laddove non contempla la ricorrente nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso, ivi compreso, ove occorra, il verbale n° -OMISSIS- della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia, laddove prevede che la valutazione relativa agli elaborati scritti venga espressa attraverso il punteggio numerico.

Giustizia amministrativa202600490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di valutazione insufficiente dell'elaborato scritto dell'esame di avvocato e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della sottocommissione che aveva valutato con voto insufficiente il suo elaborato scritto in materia penale, nonché gli atti conseguenti di non ammissione alle prove orali. Ha dedotto la violazione dell'art. 4-quater del d.l. n. 51/2023, dell'art. 22 del r.d. n. 1578/1933 e dei criteri predeterminati dalla Commissione centrale, oltre a eccesso di potere per macroscopica irragionevolezza, travisamento ed errore di fatto, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, difetto di motivazione e arbitrarietà. In particolare, ha contestato che il giudizio negativo fosse espresso esclusivamente mediante un punteggio numerico, senza indicazione delle ragioni del mancato raggiungimento della sufficienza e senza correlazione con i criteri ministeriali; ha inoltre evidenziato l'assenza di errori macroscopici nell'elaborato e la sostanziale analogia con elaborati di altri candidati ammessi alle prove orali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha annullato il verbale di valutazione e gli atti conseguenti. Il Collegio ha ritenuto illegittimo il giudizio espresso mediante il solo voto numerico. Sebbene la Commissione centrale avesse previsto tale modalità, l'art. 46, comma 5, della l. n. 247/2012 non risultava ancora efficace per effetto della disciplina transitoria e delle successive proroghe. Pertanto, la sufficienza della motivazione doveva essere valutata alla luce dell'art. 3 della l. n. 241/1990, che impone l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione in relazione all'istruttoria. Nel caso concreto il voto non richiamava né applicava i criteri ministeriali e non consentiva di comprendere le ragioni dell'inidoneità. Il giudice ha escluso la possibilità di integrare la motivazione in corso di giudizio, qualificando come motivazioni postume le giustificazioni prospettate successivamente, incluso il riferimento a un presunto errore ortografico. Ha inoltre rilevato l'assenza di errori macroscopici e la sostanziale analogia dell'elaborato con quelli di candidati ammessi. In ragione dell'effetto conformativo della pronuncia, l'amministrazione deve rinnovare la valutazione dell'elaborato mediante una diversa sottocommissione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 46, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.

    La disposizione prevede un sistema di motivazione del voto mediante annotazione delle osservazioni sull'elaborato, ma il TAR ha rilevato che essa non era ancora efficace per la sessione esaminata.

  • art. 49, comma 1, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

    La disciplina transitoria, successivamente prorogata, ha mantenuto applicabile la disciplina previgente sulle modalità dell'esame, impedendo l'operatività della nuova disciplina di valutazione.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

    Il giudizio di valutazione dell'elaborato deve indicare, in misura sufficiente a renderne comprensibili le ragioni, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della non idoneità, anche attraverso il riferimento ai criteri predeterminati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando la disciplina speciale che consente di motivare il voto delle prove scritte mediante annotazioni sull'elaborato non è ancora efficace, la valutazione di idoneità deve rispettare l'obbligo generale di motivazione previsto dall'art. 3 della l. n. 241/1990.
  • Il mero voto numerico non è sufficiente a motivare il giudizio di non idoneità di un elaborato d'esame quando non consente di individuare il rapporto tra la valutazione negativa e i criteri predeterminati dalla commissione.
  • La motivazione del giudizio valutativo deve essere contenuta nell'atto o risultare contestualmente dagli atti del procedimento; non è consentito all'amministrazione integrare in giudizio, mediante giustificazioni successive, una motivazione originariamente insufficiente.
  • L'annullamento della valutazione negativa per difetto di motivazione comporta la rinnovazione della valutazione dell'elaborato da parte di una diversa sottocommissione, quale effetto conformativo della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneMotivazione del provvedimento
RamiProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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