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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-95/22

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 settembre 2022. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Judecătoria Târgu Mureş. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Articolo 82 TFUE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Direttiva 2012/13/UE – Articolo 6, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Contestazione relativa alla durata eccessiva del procedimento penale – Normativa nazionale che consente l’introduzione di una siffatta contestazione alle sole persone aventi lo status di indagato o imputato – Articolo 267 TFUE – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Incompetenza manifesta. — Causa C-95/22

Giurisprudenza europea62022CO0095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto il rinvio pregiudiziale con ordinanza per manifesta incompetenza. Il giudice rumeno chiedeva se il diritto UE impedisse una disciplina nazionale che consente di contestare la durata eccessiva del processo penale solo a indagati o imputati formalmente tali. La Corte ha rilevato che la società ricorrente non era stata formalmente informata di essere indagata o imputata, con conseguente inapplicabilità della direttiva 2012/13/UE, dell’articolo 82 TFUE e dell’articolo 47 della Carta.

Rinvio pregiudiziale inammissibile: la direttiva 2012/13/UE, l’articolo 82 TFUE e l’articolo 47 della Carta non si applicano a una persona non formalmente indagata o imputata che contesta la durata di un procedimento penale.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE, letto in combinato disposto con l’articolo 82 TFUE e con l’articolo 47 della Carta, osti a una normativa nazionale che riserva la possibilità di contestare l’eccessiva durata del processo penale soltanto alle persone formalmente qualificate come indagati o imputati, escludendo chi è solo oggetto di indagine ma non ha ricevuto notificazione formale dell’accusa.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato la propria incompetenza manifesta: la direttiva 2012/13/UE tutela solo le persone che siano state informate dalle autorità competenti di essere indagate o imputate per un reato, sicché non si applica a una società che non ha ricevuto una formale notifica di accusa; l’articolo 82 TFUE non è invocabile perché vincola solo il legislatore dell’Unione, e l’articolo 47 della Carta non può estendere, da solo, l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Ne consegue che la questione pregiudiziale, così come formulata, esula dall’ambito di competenza della Corte.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 82 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 1 della direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE
  • Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE

Rinvio pregiudiziale sulla contestazione della durata del procedimento penale

Si tratta di un’ordinanza resa nell’ambito di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Judecătoria Târgu-Mureș (Romania) in una controversia promossa da Delgaz Grid SA. La questione nasce dalla normativa rumena che consente di contestare la durata eccessiva del procedimento penale solo a chi abbia formalmente lo status di indagato o imputato.

Fatti e procedimento principale

La vicenda trae origine da indagini penali avviate in Romania per reati di truffa, falso ideologico e uso di atto falso connessi, secondo l’autorità inquirente, a un aumento delle fatture del gas pagate dai consumatori finali. Nel corso delle indagini sono state effettuate numerose perquisizioni presso la sede di Delgaz Grid SA e sono stati sentiti molti dipendenti ed ex dipendenti come testimoni. La società ha quindi proposto un’azione per contestare la durata del procedimento penale, ritenuta ingiustificatamente prolungata.

La procura ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che Delgaz Grid non aveva lo status di indagato o imputato, requisito previsto dall’articolo 488 bis del codice di procedura penale romeno per proporre il rimedio acceleratorio.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE, in combinato disposto con l’articolo 82 TFUE e con l’articolo 47 della Carta, osti a una normativa nazionale che non consenta a persone oggetto di un’accusa penale, ma non formalmente informate dell’esistenza dell’accusa, di contestare l’eccessiva durata del processo penale.

Normativa dell’Unione richiamata

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 della direttiva 2012/13/UE, che disciplina il diritto all’informazione delle persone indagate o imputate;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, della stessa direttiva, che ne delimita l’ambito di applicazione alle persone informate dalle autorità competenti di essere indagate o imputate;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, che impone di fornire alle persone indagate o imputate informazioni sul reato sospettato o contestato;
  • l’articolo 82 TFUE;
  • l’articolo 47 della Carta e, indirettamente, l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta;
  • l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, base per decidere con ordinanza motivata per manifesta incompetenza.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che, nonostante il tenore della questione, dal rinvio emerge che Delgaz Grid non era formalmente oggetto di un procedimento penale e non aveva ricevuto alcuna notifica di accusa da parte delle autorità competenti al momento della proposizione del ricorso nazionale.

Di conseguenza, la situazione non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/13/UE, la quale riguarda soltanto le persone che siano state informate di essere indagate o imputate per un reato. Se manca tale qualità formale, non può invocarsi l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva per contestare la disciplina processuale nazionale.

Quanto all’articolo 82 TFUE, la Corte ricorda che esso indica le misure che il legislatore dell’Unione deve adottare in materia di cooperazione giudiziaria penale e si rivolge alle istituzioni dell’Unione, non agli Stati membri in una controversia come quella principale.

Quanto all’articolo 47 della Carta, la Corte ribadisce che la Carta si applica agli Stati membri solo quando essi danno attuazione al diritto dell’Unione. Poiché il caso non ricade nell’ambito applicativo del diritto dell’Unione, la Carta non può fondare da sola la competenza della Corte.

Decisione

Poiché nessuna delle disposizioni invocate dal giudice del rinvio risultava applicabile al caso concreto, la Corte ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la propria manifesta incompetenza a rispondere alla questione pregiudiziale. La domanda di procedimento accelerato è rimasta assorbita e non è stata esaminata nel merito.

Portata pratica

Per gli operatori, la pronuncia chiarisce che il diritto UE sul diritto all’informazione nel processo penale non si estende a soggetti che non abbiano ancora acquisito formalmente la qualità di indagato o imputato. In assenza di un collegamento sufficiente con una norma UE applicabile, non è possibile utilizzare la Carta per ampliare l’ambito di tutela né per fondare la competenza della Corte in via pregiudiziale.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalediritto all’informazione nei procedimenti penalitutela giurisdizionale effettivaammissibilità del rinvio pregiudizialedurata ragionevole del procedimento penale

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