Sentenza del 02/10/2018 n. 6598 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e misure cautelari - Iscrizione ipotecaria - Art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 - Inapplicabilità - Espropriazione forzata - Non iniziata - Entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché effettuata senza la preventiva notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, ritenendo che tale adempimento fosse necessario quando l'espropriazione forzata non fosse iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
La decisione
La tesi del contribuente non è stata accolta. L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 è considerata una misura cautelare e un atto strumentale, ma distinto e alternativo rispetto all'espropriazione forzata. Di conseguenza, non è necessariamente subordinata alla previa notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, disposizione applicabile quando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. Resta fermo l'obbligo di preavviso dell'iscrizione ipotecaria, funzionale a consentire al contribuente di pagare o contestare il debito.
Norme richiamate
Art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
L'intimazione è prescritta nell'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
La norma impone la notifica dell'intimazione prima di procedere all'espropriazione forzata quando sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella, ma non si applica automaticamente all'iscrizione ipotecaria, che costituisce una misura distinta dall'esecuzione forzata.
Art. 77, comma 1-bis, d.P.R. n. 602/1973
Disciplina l'iscrizione ipotecaria come misura cautelare collegata alla riscossione coattiva. L'iscrizione può essere eseguita senza la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, purché siano rispettati i presupposti di legge e sia notificato il relativo preavviso.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria non coincide con l'espropriazione forzata, ma rappresenta una misura cautelare e una procedura alternativa o prodromica alla riscossione coattiva.
- La mancata notifica dell'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, non rende automaticamente illegittima l'iscrizione ipotecaria, perché tale intimazione è richiesta per l'avvio dell'espropriazione forzata oltre l'anno dalla notifica della cartella.
- Prima dell'iscrizione ipotecaria deve essere garantito il preavviso al contribuente, così da consentirgli di pagare il debito o proporre contestazioni.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra gli atti finalizzati direttamente all'espropriazione e le misure cautelari, verificando per ciascuno i diversi presupposti e gli specifici obblighi di notifica.
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