Cassazione Civile, Ordinanza n. 21357/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2005-2007, sostenendo di non essere soggetto al tributo perché privo di autonoma organizzazione nell'esercizio dell'attività di medico del lavoro. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto la domanda, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che l'attività professionale fosse distinta da quella del centro medico di cui egli era socio e legale rappresentante, che il professionista operasse recandosi presso i luoghi di lavoro senza utilizzare le strutture del centro, e che la percezione di compensi dalla società, anziché il pagamento di corrispettivi, fosse indice dell'assenza di autonoma organizzazione; inoltre, il collaboratore medico oculista era stato considerato occasionale e secondario. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso il requisito dell'autonoma organizzazione e aveva invertito l'onere della prova, che incomberebbe sul contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la CTR si era correttamente attenuta ai principi consolidati in materia di IRAP, valorizzando che il contribuente non risultava responsabile di una propria organizzazione, ma inserito in una struttura riferibile ad altrui responsabilità e interesse; che l'eventuale disponibilità di uno studio professionale presso il centro medico non costituiva, nel caso concreto, indice decisivo di autonoma organizzazione; e che l'ausilio di un medico oculista era stato episodico e non tale da integrare un impiego non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia rilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato richiamato quale norma processuale per dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446 del 1997
Sono stati interpretati nel senso che l'IRAP si applica alle attività di lavoro autonomo solo quando sussista il requisito dell'autonoma organizzazione.
art. 2697 c.c.
La Corte ha ribadito che l'assenza dell'autonoma organizzazione deve essere provata dal contribuente che richiede il rimborso o contesta il presupposto impositivo.
art. 49, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
È stato richiamato come riferimento alle attività di lavoro autonomo rilevanti ai fini IRAP, se non autonomamente organizzate.
Massime di principio
- In materia di IRAP, l'autonoma organizzazione manca quando il professionista non sia responsabile di una propria struttura organizzativa, ma operi inserito in un'organizzazione riferibile ad altri.
- La disponibilità di uno studio professionale o di strutture presso terzi non integra di per sé autonoma organizzazione, se tali strutture sono organizzate e nella disponibilità di un soggetto diverso dal professionista.
- L'autonoma organizzazione ricorre solo se il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia di prestazioni meramente esecutive.
- L'assenza di autonoma organizzazione, ai fini dell'esclusione dall'IRAP o del rimborso dell'imposta, deve essere provata dal contribuente.
- La valutazione del giudice di merito sulla concreta insussistenza dell'autonoma organizzazione è censurabile in cassazione solo per vizi di diritto o motivazione apparente, non per una diversa lettura del materiale istruttorio.
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