Sentenza n. 4800/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento del Provvedimento m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0085432.27-11-2025.h.15:22 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificato a mezzo e-mail in data 27.11.2025, con il quale è stato comunicato il rigetto e la conclusione del procedimento di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania, acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 28208 in data 24/06/2024 relativa alla Domanda n. 40447 del 21/06/2024; e per il conseguente accertamento del diritto del Prof. Romeo Giuseppina al riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania e acquisita agli atti del Ministero Domanda n. 40447 del 21/06/2024 e prot. n. 28208 in data 24/06/2024 per l'insegnamento del sostegno - ADEE - SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLA PRIMARIA,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania per l'insegnamento di sostegno nella scuola primaria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale del 27 novembre 2025 con cui era stato rigettato e definito il procedimento relativo alla domanda di riconoscimento in Italia della formazione professionale conseguita in Albania per l'insegnamento di sostegno nella scuola primaria. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha rinunciato al ricorso, poiché aveva aderito ai percorsi INDIRE previsti dal decreto interministeriale n. 77/2025, previa rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero. La dichiarazione di rinuncia non era stata notificata all'amministrazione nei termini previsti dalla legge.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, perché non erano state rispettate le formalità dell'art. 84, comma 3, c.p.a., in particolare la notificazione della rinuncia al Ministero almeno dieci giorni prima dell'udienza. Tuttavia, ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente, unitamente alla sua adesione ai percorsi INDIRE e alla rinuncia all'istanza amministrativa, dimostrasse il venir meno dell'interesse attuale alla decisione. Applicando l'art. 84, comma 4, c.p.a., il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è richiamata con riferimento alla possibile estinzione del giudizio per rinuncia, non dichiarata nel caso concreto per il mancato rispetto delle formalità prescritte.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve rispettare le formalità previste, tra cui la notificazione all'amministrazione almeno dieci giorni prima dell'udienza; la loro omissione impedisce la dichiarazione di estinzione per rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Anche quando la rinuncia non è formalmente idonea a determinare l'estinzione, fatti univoci e il comportamento processuale delle parti possono provare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. in tema di estinzione del giudizio per rinuncia.
decreto interministeriale n. 77/2025
L'adesione ai percorsi INDIRE previsti dal decreto, unitamente alla rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero, è stata considerata fatto univoco dimostrativo del venir meno dell'interesse al ricorso.
Massime di principio
- Il mancato rispetto delle formalità previste per la rinuncia al ricorso impedisce di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia, ma non preclude al giudice di accertare autonomamente il sopravvenuto difetto di interesse sulla base di fatti o atti univoci e del comportamento processuale delle parti.
- L'adesione del ricorrente a un percorso alternativo incompatibile con la prosecuzione della domanda giudiziale, accompagnata dalla rinuncia all'istanza amministrativa oggetto del giudizio, costituisce comportamento idoneo a dimostrare il venir meno dell'interesse attuale alla decisione.
- Quando il sopravvenuto difetto di interesse è accertato in assenza delle condizioni formali per la rinuncia processuale, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anziché estinto per rinuncia.
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