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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14031/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, confermativa della sentenza del Tribunale di Teramo che lo aveva condannato per il delitto di rapina. Ha dedotto: (1) violazione di legge per aver la Corte d'appello respinto l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dovuto a infermità, ritenendo non adeguatamente valutata la natura dell'infermità e la documentazione medica; (2) carenza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla sua identificazione quale autore della rapina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il giudice d'appello abbia correttamente escluso il legittimo impedimento in quanto la documentazione medica (referto di Pronto Soccorso con sintomatologia riferita e prognosi di 3 giorni) non attestava un'impossibilità oggettiva assoluta a comparire e risultava l'avvenuta dimissione del paziente. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo non consentito perché, pur formulato come doglianza sulla motivazione, in realtà mirava a censurare la valutazione del materiale probatorio operata in sede di merito (rivalutazione dei fatti non ammessa in Cassazione). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'istanza di rinvio per legittimo impedimento: la Corte ha ritenuto che la certificazione prodotta non documentava un'impossibilità oggettiva a comparire, sicché non sussisteva il presupposto per il rinvio

  • art. 420 ter cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro delle norme sul procedimento e sulle modalità di rinvio per legittimo impedimento; la Corte d'appello ha valutato la documentazione medica alla luce di tale disciplina e l'ha ritenuta insufficiente

  • art. 480 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle impugnazioni e dei termini processuali connessi; utilizzato come richiamo normativo nell'ambito dell'eccezione di legittimo impedimento e delle relative conseguenze procedurali

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che Cassazione è chiamata a sindacare vizi della motivazione (carenza, contraddittorietà, manifesta illogicità) e non può essere utilizzata per una rivalutazione del compendio probatorio: censure che di fatto chiedono riconsiderazione delle prove sono inammissibili

  • Giurisprudenza citata: Sez. 6, Sentenza n. 24398 del 26/02/2008

    Richiamata per il principio secondo cui certificazioni che riportano sintomatologia riferita dal paziente, senza attestazione di oggettica impossibilità a comparire, non sono di per sé idonee a fondare il legittimo impedimento

Massime di principio

  • Per ottenere il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento per motivi di salute, la documentazione medica deve attestare in modo oggettivo l'impossibilità a comparire (referti che descrivano elementi oggettivi, ricovero, prognosi compatibile con l'assenza, ecc.). Referti che riportano solo sintomi riferiti dal paziente e dimissione ospedaliera possono non essere ritenuti sufficienti
  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione del materiale probatorio: i motivi di cassazione devono limitarsi a denunce di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e)), specificando punti precisi della motivazione impugnata
  • Se si contesta la motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e), occorre indicare esattamente dove la motivazione sarebbe mancante o illogica e perché; censure generiche o che equivalezzano a una diversa lettura delle prove saranno dichiarate inammissibili
  • In caso di diniego di rinvio per malattia, è consigliabile produrre tutta la documentazione clinica (cartelle, referti, certificati di ricovero, timbri e orari) e, se possibile, istituire prova della reale impossibilità (es. certificazione del reparto che attesti la non trasferibilità) per ridurre il rischio di rigetto
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni che mirano soprattutto a riesaminare la valutazione delle prove

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