Sentenza del 06/11/2015 n. 8997 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Conferimento di ramo di azienda - Successiva scissione parziale - Avviso di liquidazione - Riqualificazione in cessione di ramo di azienda - Illegittimità pretesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato, ai fini dell'imposta di registro, una complessa operazione costituita dal conferimento di un ramo d'azienda seguito da una scissione parziale, trattandola come una cessione di ramo d'azienda. Ha sostenuto che l'operazione aveva una propria sostanza economica e non era sorretta da finalità elusive, nonché che la riqualificazione non poteva essere effettuata mediante un semplice avviso di liquidazione senza un previo avviso di accertamento e senza garantire il contraddittorio.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta illegittima. Il conferimento seguito dalla scissione può produrre effetti giuridici ed economici diversi da quelli di una cessione diretta di ramo d'azienda e non può essere automaticamente riqualificato come operazione elusiva quando sia giustificato da valide ragioni economiche. Inoltre, la riqualificazione richiede un'attività accertativa adeguata, con notifica di un avviso di accertamento e rispetto del principio del contraddittorio, per tutelare il diritto di difesa del contribuente e i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione europea. L'avviso di liquidazione è quindi risultato inidoneo a fondare la maggiore pretesa tributaria.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
La qualificazione dell'operazione ai fini dell'imposta di registro deve considerare la reale struttura e gli effetti giuridici dell'atto, senza equiparare automaticamente operazioni societarie complesse a una cessione di ramo d'azienda.
Principio del contraddittorio e diritto di difesa
Quando l'Amministrazione intende riqualificare un'operazione e contestarne la sostanza economica o l'eventuale natura elusiva, deve consentire al contribuente di conoscere previamente le contestazioni e di far valere le proprie ragioni.
Diritti fondamentali dell'Unione europea
Il procedimento tributario deve rispettare le garanzie europee di tutela effettiva e di difesa, soprattutto quando la riqualificazione fiscale incide significativamente sulla posizione del contribuente.
Massime di principio
- Un'operazione societaria composta da più atti non può essere riqualificata automaticamente sulla base del solo risultato economico finale: occorre esaminarne struttura, effetti giuridici e ragioni economiche.
- La presenza di valide ragioni economiche e organizzative costituisce un elemento contrario alla presunzione di un intento elusivo, anche se l'operazione produce un trattamento fiscale più favorevole.
- La riqualificazione sostanziale di un'operazione richiede normalmente un'attività di accertamento motivata e non può essere fondata su un semplice avviso di liquidazione quando siano necessarie valutazioni interpretative o antielusive.
- Il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere e contestare preventivamente le ragioni della riqualificazione; la violazione del contraddittorio può comportare l'illegittimità della pretesa.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare sin dall'origine le ragioni economiche dell'operazione, la sua autonomia rispetto a eventuali atti successivi e la coerenza tra forma giuridica e finalità aziendali.
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