Cassazione Penale, Sentenza n. 47713/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tatangelo era imputato ex art. 73 d.lgs. 159/2011 per aver guidato senza patente, che gli era stata revocata. Il ricorrente contestava che l\'avviso orale emesso dalla Questura (nella forma "semplice", senza prescrizioni ex art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011) non possa essere considerato una "misura di prevenzione" rilevante ai fini dell\'art. 73, e che inoltre la revoca della patente era anteriore e indipendente rispetto all\'avviso orale, sicché la norma penale non poteva essere applicata al suo caso.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza del fatto. Ha ritenuto che l\'avviso orale "mero" del Questore, privo delle prescrizioni di cui all\'art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011, non costituisce una misura di prevenzione personale ai fini dell\'art. 73; inoltre, nel richiamare la giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n. 211/2022, ha chiarito che il reato di cui all\'art. 73 sussiste solo se la revoca (o il rigetto del rilascio) della patente sia diretta conseguenza della misura di prevenzione e se la condotta di guida sia stata posta in essere durante la vigenza della misura stessa. Nel caso concreto la condizione non ricorreva (la revoca era precedente e l\'avviso orale era "semplice"), perciò il fatto è insussistente.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. 159/2011
La norma incriminatrice punisce la guida senza patente o dopo che la patente è stata negata, sospesa o revocata "in presenza" che il conducente sia stato sottoposto con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale; la Corte interpreta l\'art. 73 nel senso che occorre una misura di prevenzione effettiva e rilevante (non un avviso orale "mero") e che la revoca deve essere conseguenza della misura.
art. 3, comma 4, d.lgs. 159/2011
L\'avviso orale accompagnato da prescrizioni (ex comma 4) può assumere una rilevanza e limitazioni tali da poter essere considerato nell\'alveo delle misure di prevenzione; ma l\'avviso orale privo di prescrizioni non configura misura di prevenzione personale rilevante per l\'art. 73.
art. 120 Codice della Strada
"non possano conseguire la patente di guida ... coloro che sono stati sottoposti ... alle misure di prevenzione previste dalla legge 1423 del 1956, ad eccezione di quella di cui all'art. ..."
Collega la misura di prevenzione alla decadenza/revoca della patente: la Corte rileva che l\'art. 73 deve essere interpretato in rapporto all\'art. 120, e che la revoca della patente rilevante ai fini penali deve essere conseguenza della misura di prevenzione.
sentenza Corte Costituzionale n. 211/2022
"presupposto della fattispecie penale è la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione personale"
La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale dell\'art. 73 ma ha orientato l\'interpretazione: il reato sussiste solo se la mancanza della patente è conseguenza della misura di prevenzione; ha inoltre precisato che la revoca prefettizia non deve essere automatica e richiede una valutazione di necessità/opportunità.
art. 4 legge 1423/1956 e successive modifiche (legge 327/1988, legge 128/2001)
Storicamente l\'avviso orale (o la diffida) non produceva effetti limitativi diretti; le riforme hanno introdotto la distinzione tra avviso "mero" e avviso con prescrizioni che può comportare divieti; la giurisprudenza precedente ha escluso che l\'avviso orale "mero" costituisca misura di prevenzione ai fini della revoca della patente.
sentenza Corte Costituzionale n. 99/2020
"il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio" (riguardo a "provvede" vs "può provvedere")
Ha dichiarato illegittima la parte dell\'art. 120 che rendeva automatico l\'obbligo di revoca da parte del prefetto, imponendo invece una verifica concreta che rende non completamente automatico il collegamento tra misura di prevenzione e revoca della patente.
Massime di principio
- L\'art. 73 d.lgs. 159/2011 si applica solo se la revoca (o il rigetto) della patente è diretta conseguenza di una misura di prevenzione personale "effettiva"; un avviso orale "mero" del Questore senza prescrizioni non costituisce tale misura.
- Se la patente è stata revocata prima e indipendentemente dalla misura di prevenzione, non ricorrono le condizioni per la punibilità ex art. 73 e il fatto è insussistente.
- La condotta di guida deve essere stata posta in essere durante la vigenza della misura di prevenzione; il divieto è finalizzato a limitare gli spostamenti nella fase in cui la misura è efficace.
- Occorre valutare caso per caso se la revoca prefettizia sia stata adottata "in conseguenza" della misura di prevenzione: dopo la giurisprudenza costituzionale la revoca non può essere considerata automaticamente obbligatoria, ma sottoposta a verifica di necessità/opportunità.
- Nelle ipotesi in cui l\'avviso orale sia accompagnato da prescrizioni o divieti (art. 3, comma 4), potrebbe assumere rilevanza ai fini delle misure di prevenzione; pertanto è fondamentale accertare la natura concreta dell\'avviso emesso.
- In fase difensiva è strategico documentare la data e le ragioni della revoca della patente, la natura dell\'eventuale avviso orale e se la revoca sia stata motivata come conseguenza della misura di prevenzione.
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