Sentenza n. 550/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato mediante silenzio-assenso
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto il nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino bengalese. Il nulla osta era stato rilasciato mediante silenzio-assenso, ma la Prefettura aveva successivamente rilevato carenze documentali e l’insufficienza del requisito reddituale, inviando un preavviso di revoca con termine di dieci giorni per le integrazioni. Il ricorrente aveva trasmesso tempestivamente la documentazione richiesta. La revoca, tuttavia, aveva utilizzato una formula standard secondo cui il dichiarante avrebbe prodotto osservazioni o documenti inadeguati oppure non avrebbe fornito osservazioni per il riesame. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e delle circolari dell’Ispettorato nazionale del lavoro; mancata considerazione della documentazione integrativa; difetto di istruttoria; difetto e carenza di motivazione in violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di possedere il requisito reddituale e gli altri requisiti necessari al rilascio del nulla osta.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la Prefettura non aveva considerato le produzioni documentali trasmesse entro il termine assegnato con il preavviso di revoca. La formula impiegata nel provvedimento è stata ritenuta intrinsecamente contraddittoria, perché prospettava alternativamente l’inadeguatezza della documentazione e il mancato riscontro, ragioni incompatibili tra loro, senza chiarire quale fosse l’effettivo fondamento della decisione. Il TAR ha inoltre qualificato la motivazione come apparente e inesistente: la mera affermazione generica che le osservazioni o i documenti fossero “inadeguati” non espone le ragioni concrete dell’inadeguatezza. La relazione depositata dall’Amministrazione in giudizio non poteva sanare il vizio, trattandosi di integrazione postuma della motivazione mediante scritti difensivi. È stata quindi annullata la revoca, con reviviscenza del nulla osta e arretramento del procedimento alla fase di valutazione delle osservazioni e della documentazione prodotte. La Prefettura dovrà adottare un nuovo provvedimento congruamente motivato, confermando il nulla osta se la documentazione sarà completa e adeguata oppure disponendone una nuova revoca, indicandone specificamente le ragioni. È stata invece esclusa la condanna dell’Amministrazione al rilascio del nulla osta, poiché residua un’attività istruttoria e valutativa ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.500, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto impone all’amministrazione di esaminare effettivamente le osservazioni e la documentazione presentate dal privato nel termine assegnato prima dell’adozione del provvedimento finale.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve consentire al destinatario di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione e al giudice di verificare la legittimità dell’esercizio del potere; non è sufficiente una formula generica e contraddittoria sull’inadeguatezza delle osservazioni.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Quando residua un’attività istruttoria e valutativa dell’amministrazione, l’annullamento dell’atto non comporta la condanna giudiziale al rilascio del provvedimento richiesto; l’amministrazione deve invece riesercitare il potere secondo le indicazioni conformative del giudice.
Massime di principio
- L’amministrazione che, dopo avere comunicato un preavviso di rigetto o di revoca, riceva osservazioni e documenti entro il termine assegnato deve esaminarli effettivamente e dare conto del loro contenuto nel provvedimento finale; la loro omissione integra un vizio istruttorio e motivazionale.
- È solo apparente la motivazione che utilizzi una formula standard e contraddittoria, prospettando alternativamente che il privato non abbia presentato osservazioni oppure che le abbia presentate ma siano inadeguate, senza individuare l’effettiva ragione della decisione.
- La mera qualificazione delle osservazioni o della documentazione come “inadeguate”, priva dell’indicazione delle ragioni concrete dell’inadeguatezza, non soddisfa l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
- Le carenze motivazionali del provvedimento impugnato non possono essere sanate mediante una relazione o scritti difensivi depositati in giudizio, quando tali atti introducano per la prima volta le ragioni giustificative della decisione.
- Quando, a seguito dell’annullamento di un provvedimento, residua un’attività istruttoria e valutativa dell’amministrazione, il giudice deve limitarsi a imporre la riedizione del potere secondo un obbligo di motivazione congrua, senza sostituirsi all’amministrazione ordinandole direttamente il rilascio del provvedimento richiesto.
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