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Sentenza

Sentenza n. 3827/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza: - della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2387/2020, pubblicata il 29 giugno 2020 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2387/2020, confermativa della condanna al pagamento di somme in favore della società ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2387/2020, passata in giudicato, che aveva confermato la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro al pagamento di euro 2.052.059,84, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali sulla sorte capitale netta annualmente rivalutata, calcolati dalla scadenza dei ratei mensili insoluti fino al saldo. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato di avere conseguito l'integrale soddisfacimento della pretesa, chiedendo tuttavia la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio in ragione dell'adempimento tardivo, intervenuto dopo l'introduzione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'integrale pagamento aveva realizzato il bene della vita perseguito con il giudizio di ottemperanza. Ha comunque posto le spese del giudizio a carico dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro applicando il criterio della soccombenza virtuale: l'amministrazione aveva adempiuto al giudicato soltanto dopo l'incardinamento del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguire il provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa riconosciuta dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse alla concreta esecuzione del comando giudiziale.
  • Anche quando il giudizio di ottemperanza si conclude per integrale adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale qualora l'adempimento sia intervenuto solo dopo l'introduzione del ricorso, rendendo necessaria l'iniziativa giudiziale del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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