Cassazione Penale, Ordinanza n. 07914/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per minaccia e per tentata lesione personale. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi; nel provvedimento di legittimità sono esaminati espressamente il primo, il secondo e il quarto. Con il primo motivo venivano sollevate censure mirate, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti della prova e in presenza di una motivazione ritenuta dalla Corte di merito non illogica né carente. Con il secondo motivo si contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte di cassazione lo ha reputato manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva escluso tale istituto valorizzando i plurimi precedenti dell'imputato per reati connotati da violenza e minaccia. Con il quarto motivo si deduceva una questione che però non risultava proposta nei motivi di appello e che quindi è stata qualificata come censura inedita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a una rivalutazione del merito, in assenza di specifici travisamenti di prova e a fronte di una motivazione della sentenza impugnata immune da macroscopici vizi logici o errori di legge; ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo sul diniego dell'art. 131-bis c.p., giustificato dai precedenti dell'imputato; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché nuovo, non risultando devoluto in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna per minaccia; il testo non specifica oltre il contenuto applicativo concreto
artt. 56, 582 e 585 c.p.
norme poste a base della condanna per tentata lesione personale aggravata o comunque nelle forme richiamate dalla sentenza di merito; il testo non consente ulteriori dettagli sulla qualificazione precisa
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione dei plurimi precedenti dell'imputato per reati caratterizzati da violenze e minacce
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un nuovo giudizio di merito: le censure devono denunciare specifici vizi di legittimità, come travisamenti della prova o manifesta illogicità della motivazione, e non una semplice diversa lettura degli elementi fattuali.
- Il motivo che si limiti a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, senza individuare puntuali errori di percezione o di valutazione decisivi, è inammissibile perché esula dai limiti del sindacato di cassazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando, in modo motivato, i precedenti penali dell'imputato e la natura dei reati pregressi, soprattutto quando siano caratterizzati da violenza o minaccia.
- È inammissibile in cassazione la doglianza nuova, cioè non previamente devoluta con l'atto di appello, poiché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre questioni non trattate nei gradi precedenti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali ed è tenuto al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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